Solo lo Stato può richiedere il risarcimento del danno ambientale

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Il Collegio di legittimità, con la decisione n. 41015 del 22 novembre 2010, ha annullato, senza rinvio, la sentenza con cui il Tribunale di Foggia aveva condannato un uomo al risarcimento del danno ambientale richiesto dal Comune di San Marco in Lamis per il deposito incontrollato e senza autorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi su un'area dell'ente.

I giudici di Cassazione, accogliendo le istanze del ricorrente, hanno sottolineato come, ai sensi del nuovo testo unico ambientale, la richiesta del danno ambientale sia di competenza esclusiva dello Stato; detta competenza – continua la Corte – non può essere estesa anche agli enti locali i quali possono solo presentare denunce e osservazioni nell'ambito di procedimenti finalizzati all'adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino nonchè sollecitare l'intervento statale a tutela dell'ambiente, senza tuttavia poter agire iure proprio per il risarcimento di detto tipo di danno.
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