Sospensione dell’attività imprenditoriale e computo dei soci

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Ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, i requisiti per la sospensione dell’attività imprenditoriale sono individuati:

- nell’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

- in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 7127 del 28.4.2015, ha chiarito che i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non vanno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente occupati ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione in questione.

Tale esclusione opera anche nel caso in cui venga rilevata la presenza di un solo lavoratore “in nero”, alla luce di quanto previsto dal comma 11-bis del citato art. 14, con conseguente inapplicabilità del provvedimento di sospensione.

Al contrario, vanno computati i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici.
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