Sospensione termini Inail per il Sisma

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Sospensione termini Inail per il Sisma

L'Inail provvede alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e ad altre misure urgenti in relazione al sisma del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Con la circolare n. 41 del 18 novembre 2016, l'Istituto dispone che nei Comuni indicati dall'allegato al Dl n. 189 del 17 ottobre 2016, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

La misura trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni citati.

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono trasmettere via pec alla Sede Inail competente apposita domanda, utilizzando il modulo ad hoc.

Ripresa

Gli adempimenti e i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

I termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti risultano fissati come segue:

  • entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017; entro il 16 ottobre 2017 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017;  
  • entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la domanda per usufruire della rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo e deve essere pagata la prima rata;  
  • entro il 30 ottobre 2017 devono essere presentate le denunce retributive per l’autoliquidazione 2016/2017 e tutte le altre denunce periodiche per la determinazione dei premi speciali unitari, non presentate per effetto della sospensione;  
  • entro il 30 ottobre 2017 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.
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