Studi professionali. Spazio all'apprendistato

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Il 29 novembre 2011 è giunto all'approvazione definitiva il tanto atteso rinnovo del Ccnl per gli Studi professionali. Ma più che di mero rinnovo è il caso di parlare di sostanziose novità tra cui quella che recepisce la nuova disciplina dell'apprendistato. Inoltre, trovano posto le disposizioni sui tirocini formativi, il contratto di inserimento ed il contratto intermittente.

Scaduto più di un anno fa (30/09/2010) il Contratto di lavoro per i dipendenti degli studi professionali, dopo difficili trattative, ha finalmente trovato l'accordo delle parti firmatarie che il 29 novembre scorso lo hanno sottoscritto.

Le novità sono innumerevoli: apertura alle attività senza albo professionale, nuova classificazione del personale, bilateralità, apprendistato, contratto di inserimento, tirocini formativi, contratto intermittente.

Nell'esposizione che segue viene omessa la trattazione relativa alla parte economica per dare spazio ai nuovi istituti inseriti nell'intesa.


Sfera applicativa

Oltre alle note aree esistenti (Economico-amministrativa, Giuridica, Tecnica, Medico-Sanitaria e Odontoiatrica) l'applicabilità del nuovo contratto viene allargata al settore denominato “altre attività professionali intellettuali", che comprende le attività non rientranti nelle prime quattro aree, sia facenti parti di un Albo professionale o meno.

Inoltre, in tutte le quattro aree esistenti viene fatta menzione ad altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nell'elencazione.


Ente bilaterale di settore

Le parti firmatarie hanno inteso dare vita all'ente bilaterale di settore assegnandogli funzioni e compiti diretti a fornire una serie di servizi qualitativi. Esso sarà formato su base paritaria da membri degli organismi sindacali e dei datori di lavoro.

l'ente viene finanziato mediante una quota contrattuale di servizio nella misura di 4 euro al mese per 12 mesi suddivisi in modo equo (2 e 2) tra lavoratori e datore di lavoro

la quota va versata per intero sia per i lavori subordinati a tempo pieno che a tempo parziale

possono aderire all'ente anche i lavoratori del settore che non sono titolari di contratto di lavoro subordinato

i 2 euro a carico del lavoratore vanno trattenuti in busta paga sotto la voce EBP

il versamento dei 4 euro mensili avviene con modello F24 utilizzando il codice Cadiprof

 


Conciliazione e arbitrato

Con gli articoli 9, 10 e 11 vengono inclusi nell'accordo di rinnovo gli strumenti per definire le controversie di lavoro predisposte dal Collegato Lavoro (Legge 183/2010): tentativo di conciliazione, composizione delle controversie a livello decentrato ed arbitrato.


Tirocini formativi e di orientamento

Si presenta rinnovata la parte relativa agli stage ossia i tirocini formativi sui quali il Ccnl Studi professionali richiama la normativa regionale ed in mancanza la disciplina nazionale così come modificata dal Decreto legge n. 138/2011.

In tale sede si rammenta che possono dare luogo a tirocini di formazione e di orientamento solamente i soggetti aventi gli specifici requisiti determinati da disposizioni regionali. Inoltre i tirocini di formazione e orientamento possono essere promossi unicamente a favore di neo diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Non possono avere durata superiore a sei mesi, comprese le proroghe.

L'intesa specifica che al tirocinante sono riconosciuti rimborsi spese e borse di studio.


Classificazione del personale

Al fine di adeguare la classificazione del personale alle necessità organizzative e complesse degli studi professionali è stato riscritto l'articolo 72 del Ccnl.

I lavoratori sono inquadrati in un sistema classificatorio articolato in 5 aree professionali: economica-amministrativa; giuridica; tecnica; medico-sanitaria ed odontoiatrica; altre attività professionali intellettuali.

Ognuna è poi suddivisa in 8 livelli retributivi, comprensivi della categoria quadri; questi ultimi sono articolati in 4 fasce (A, B, C e D) nella sola area medico-sanitaria ed odontoiatrica.


Orario di lavoro - Flessibilità

Al fine di tenere conto dei cambiamenti che coinvolgono l'attività lavorativa professionale, l'orario normale settimanale può essere calcolato con riferimento alla durata media della prestazione lavorativa resa nell'arco di 6 mesi.

Se i lavoratori superano l'orario normale di lavoro viene riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti come segue:

- in caso di superamento dell'orario normale fino a 44 ore settimanali, 30 minuti per ciascuna settimana di superamento,

- in caso di superamento dell'orario normale da 44 a 48 ore settimanali, 60 minuti per ciascuna settimana.

Se i permessi retribuiti aggiuntivi non sono fruiti, le ore risultati maturate vengono pagate con la maggiorazione prevista per lo straordinario entro il sesto mese successivo al termine del programma annuale di flessibilità. Tali ore non possono essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione di orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

Con appositi accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale possono essere concordate diverse modalità di utilizzo del regime di flessibilità dell'orario di lavoro.


Apprendistato

Il ccnl Studi professionali approvato il 29/11/2011 è apprezzabile per aver recepito e disciplinato la tipologia “apprendistato” così come trattato e innovato nel recente testo unico – D.Lgs n. 167/2011 – quindi nelle sue 3 forme di: apprendistato per la qualifica e diploma professionale, apprendistato professionalizzante o di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca.

Posta l'obbligatorietà della forma scritta, l'accordo propone in allegato l'utilizzo di uno schema contrattuale e di progetto formativo individuale.

Di seguito i profili principali della disciplina generale:

il piano formativo individuale, qualora lo preveda la legislazione regionale, può essere definito e firmato anche entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto e costituisce parte integrate dello stesso

è possibile assumere con contratto di apprendistato anche part time purchè la percentuale di part time non sia inferiore al 60% senza nulla togliere alle ore di formazione previste

il periodo di prova è fissato in un massimo di 60 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori con inquadramento finale ai livelli IV e IVS e di 90 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori con inquadramento finale negli altri livelli

per il solo contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere (esclusi gli altri due tipi) si richiede che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti, tranne nel caso in cui in tale periodo sia venuto a scadere un solo contratto o se il datore abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. In queste ipotesi non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o alla fine del periodo di prova

è necessario nominare un tutor, sin dall'inizio dell'attività formativa, con il compito di accertare che venga compiuto il programma formativo oggetto del contratto di apprendistato. Può ricoprire il ruolo di tutor lo stesso professionista titolare dello studio ovvero un altro professionista presente in studio oppure ancora una terza persona purché delegata. Il nome del tutor deve risultare nel contratto di apprendistato

la formazione sarà inserita nel libretto formativo del cittadino. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare tutta la documentazione relativa allo svolgimento dell'attività formativa dell'apprendista

al termine del periodo di apprendistato, all'apprendista sarà comunicata l'avvenuta formazione e qualifica professionale raggiunta.


Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale

La sottoscrizione di accordi che rendano operativa la tipologia contrattuale e che definiscano le modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standards generali stabiliti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano è affidata alla contrattazione nazionale o di secondo livello.


Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Tale tipo di apprendistato non è ammesso per le qualifiche del 5° livello e superiori.

La durata del contratto di apprendistato è compresa tra 30 e 36 mesi

Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro.

La formazione può essere erogata in aula oppure attraverso l'e-learning avvalendosi di strumenti di teleaffiancamento o video comunicazione da remoto.


Apprendistato di alta formazione e ricerca

L'apprendistato di alta formazione e ricerca non è ammesso per le qualifiche comprese nei livelli 3, 4, 4S e 5.

La durata del contratto di apprendistato e la formazione sono definiti in relazione al percorso previsto per l'acquisizione del titolo da conseguire, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma, maggiorato di un anno.

 

Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

E' la novità contenuta nel Testo unico dell'apprendistato che contempla la possibilità di assumere tramite contratto di apprendistato coloro che obbligatoriamente, al fine di svolgere le professioni ordinistiche, devono svolgere l'attività presso un professionista abilitato per poi giungere a sostenere gli esami di abilitazione alla professione.

Il completamento della disciplina dell'istituto avverrà a seguito di apposite riunioni che le Parti dovranno tenere entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo (avvenuto il 29 novembre 2011).


Contratto a termine

Fissato il principio per il quale il lavoratore a termine ha diritto ad una corsia preferenziale per il passaggio al tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni.

Il limite massimo di 36 mesi fissato dalla normativa nazionale per la proroga del contratto a termine può essere ulteriormente dilazionato a 44 mesi e a 48 in caso di contrattazione territoriale.

Come alternativa agli stage può essere assunto con contratto a termine anche lo studente universitario o di scuole superiori per un periodo che va da un minimo di 6 ad un massimo di 14 settimane.

Il datore di lavoro deve portare una ragione giustificatrice di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostituivo. Inoltre deve far conseguire al giovane una idonea conoscenza della mansioni alle quali saranno adibiti.


Contratto di inserimento

L'accordo disciplina anche l'applicabilità del contratto di inserimento pur precisando che esso trova spazio solo per professionisti organizzati in forma di impresa, ai sensi della circolare INPS n. 10/2008 e per imprese di servizi che adottano il Ccnl.

Ma le parti intendono attivarsi perchè il contratto di inserimento possa essere utilizzato anche dai singoli professionisti al fine di cooperare nell'inserimento soprattutto di lavoratori over 50 e donne.

Infatti il contratto di inserimento è un contratto diretto a realizzare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, di soggetti di età fra i 18 e 29 anni, disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, lavoratori disoccupati con più di 50 anni di età, donne con i requisiti di cui all'art. 54. comma 1, lett. e), D.Lgs n. 276/2003, lavoratori che vogliano riprendere a lavorare dopo una inattività di almeno due anni, persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato con soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo dell’impresa o società di servizi che risultino aver svolto nel corso degli ultimi 12 mesi le medesime mansioni, nella stessa categoria professionale, per un periodo di almeno 3 mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.

Il contratto di inserimento può durare al massimo 18 mesi portabili a 36 per l'assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Il datore di lavoro per poter effettuare assunzioni con contratti di inserimento/reinserimento deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; non si conteggiano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Tale disposizione non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti all'assunzione del lavoratore, sia scaduto un solo contratto.


Contratto di lavoro intermittente

Le parti firmatarie del contratto concordano nel ritenere applicabile il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, oltre nei casi di svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, quando negli studi professionali si tiene un ritmo di lavoro intensivo, ossia nelle seguenti attività lavorative:

- dichiarazioni annuali nell'area professionale economica-amministrativa e nelle altre attività professionali;

- archiviazione di documenti, per tutte le aree professionali;

- informatizzazione del sistema o di documenti, per tutte le aree professionali.

Gli elementi che devono essere indicati nel contratto di lavoro intermittente relativi agli studi professionali sono i seguenti, in aggiunta a quanto previsto nell’art. 73 del ccnl:

  • l’indicazione della durata e delle ipotesi oggettive e soggettive, previste dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 276/2003 che permettono la stipula del contratto,

  • il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata che comunque non può essere inferiore ad un giorno lavorativo

  • il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità se prevista

  • l’indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione nonché le modalità di rilevazione della prestazione

  • i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità

  • le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività indicata nel contratto

La retribuzione è determinata su base oraria, dividendo per 170 la retribuzione base.

Per quanto riguarda l’indennità di disponibilità, essa spetta solo se il lavoratore garantisce la disponibilità in attesa che si renda necessaria l’attività lavorativa  e non è dipendente da questa.

Il valore minimo dell'indennità di disponibilità è fissato nella misura del 30% della retribuzione; questa è composta dalla normale retribuzione (art. 117 del ccnl) e dai ratei di mensilità aggiuntive.


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