Sulla privacy sanzione a due vie

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Per potere attribuire un giusto valore giuridico al complesso provvedimento del Garante della privacy sui diversi profili del trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro sembrerebbe opportuno far riferimento alla distinzione fatta tra “accorgimenti-prescrizioni” e “orientamenti-indirizzi”. Sulla base del diritto, solo nei riguardi dei primi sussiste l’obbligo giuridico di uniformarsi, da parte dei titolari di trattamento di particolari dati. Nel documento, infatti, compaiono una serie di precetti, alcuni proprio sotto forma di “orientamenti”, che sembrano mantenere la natura di indirizzo anche nel proseguo dell’atto, e altri che si trasformano, in seguito, in accorgimenti e misure “prescrittive”, come nel caso del trattamento dei dati biomedici. La violazione di questi “accorgimenti-prescrizioni” può dar luogo ad un trattamento illecito sanzionato penalmente (articolo 167) con la reclusione da uno a tre anni, quando la violazione è compiuta al fine di trarre profitto o di recare danno e se da tale comportamento deriva un nocumento.

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