Sulla sola cartella ricorso dove ha sede il concessionario

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La Ctp Brindisi, nel respingere le eccezioni di incompetenza territoriale mosse dall’ufficio, con la sentenza 69/01/09 ha precisato che per l’impugnativa della cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione è competente la Commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede il concessionario. Ma tale impugnativa deve riguardare vizi propri dell’atto; mentre, nel caso di impugnativa nel merito non è soddisfatto il principio di competenza territoriale del giudice.
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