Sulle assemblee societarie condizionamenti flessibili

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La Cassazione, prima sezione penale, nel testo della sentenza n. 17854 del 29 aprile scorso si è occupata della nuova figura di reato societario di “illecita influenza sull'assemblea”, per come disciplinata dal decreto legislativo n. 61/2002. In un caso di partecipazioni incrociate tra una Spa e una Srl attraverso cui erano cambiati fraudolentemente gli assetti di controllo degli enti, i giudici di legittimità hanno provveduto ad estendere la nozione contenuta nell'art. 2636 c.c., “di atti simulati o fraudolenti” richiesti per la punibilità del socio autore di artifici o raggiri finalizzati ad ottenere deliberazioni “pro domo sua”, anche a quegli atti che, pur apparentemente leciti, eludono la legge e lo statuto, permettendo di alterare la maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni. Secondo la Corte, infatti, il bene giuridico protetto dalla norma “è identificabile nel corretto funzionamento dell'organo assembleare, assicurato dal rispetto del principio maggioritario, attraverso cui si esprime la volontà assembleare e si attua l'interesse sociale: in sostanza la disposizione mira a tutelare la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Maggioranze assembleari protette – Alberici

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