Sulle liti per il mantenimento dei figli naturali la parola al giudice ordinario

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Con sentenza n. 22001 del 27 ottobre 2010, la Corte di legittimità ha cassato il provvedimento con cui il Tribunale ordinario di Roma aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale per i minorenni in una vicenda inerente il mantenimento dei figli di due conviventi. 

Per la Cassazione costituisce principio ormai acquisito che “competente a conoscere della controversia concernente l'entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all'altro genitore per il figlio ancorché minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario” in quanto si tratta di un procedimento “introdotto da uno dei genitori in nome proprio e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà”. In questa ipotesi, infatti, la lite riguarda due soggetti maggiorenni ed ha “come "causa petendi" la comune qualità di genitori e come "petitum" il contributo che l'uno deve versare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio.
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