Tar Lazio: nessuna sanzione per il consorzio per la raccolta delle batterie esauste

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La sentenza 9 marzo 2010, n. 3572 del Tar Lazio ha annullato la determinazione dell’Antitrust con la quale era stata condannata al pagamento di una sanzione amministrativa il Cobat, ossia il Consorzio obbligatorio batterie esauste e rifiuti piombosi, per condotta anticoncorrenziale tenuta dalla stessa ed altre società di riciclaggio delle batterie al piombo.

L’Autorità aveva sostenuto che il complesso delle condotte tenute da Cobat erano dirette a restringere la concorrenza sotto vari aspetti quali: la disincentivazione alla formazione di sistemi di raccolta autonomi e paralleli al Cobat; la disincentivazione di attività di riciclaggio indipendenti rispetto a quelle amministrate dal Consorzio e il mantenimento dello status quo sul mercato nazionale del riciclaggio. Quindi per l’Agcom il Cobat aveva adempiuto ai propri compiti fuoriuscendo dalle funzione istituzionalmente assegnategli.

Ma il Tar Lazio ha invece accertato che Cobat ha operato attraverso comportamenti che non possono definirsi “anticompetitivi” avendo invece agito, nella configurazione monopolistica del Consorzio stesso, correttamente nella produzione e successiva raccolta ed avvio al riciclaggio delle batterie industriali e per veicoli, contenenti piombo. Si esclude che le condotte attribuite a COBAT ed agli operatori in esso consorziati possano essere qualificate di anticoncorrenzialità, atteso che esse presuppongono un contesto normativo ed operativo di riferimento incompatibile con l’adozione da parte degli operatori di comportamenti autonomi dal, ed eventualmente contrastanti con il, sistema di gestione dei rifiuti rappresentato dal Consorzio obbligatorio.

Tale sistema risponde a due importanti funzioni: “l’esigenza di assicurare e massimizzare la raccolta ed il riciclaggio delle batterie esauste; l’esigenza di assicurare, a mezzo di un sistema così strutturato, le migliori condizioni per la salvaguardia del bene ambientale e, con esso, del bene-salute, a fronte della presenza di materiali di rifiuto caratterizzati da elevato grado di tossicità e, quindi, di potenziale pregiudizio per i predetti interessi aventi primario rango costituzionale”.

Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 9 – La raccolta dei rifiuti speciali prevale sulla concorrenza - Ficco

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