Tares: dai Comuni indicazioni su numero e scadenza delle rate

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Il D.L. n. 35/2013, all'articolo 10, innova, limitatamente al 2013, in materia di modalità di pagamento del nuovo tributo sui rifiuti, la Tares, introdotto con l’art. 14 del D.L. 201/2011 e che sostituisce Tarsu e Tia. Al posto delle previste originarie quattro rate (gennaio, aprile, luglio e ottobre), i comuni possono deliberare numero e scadenze dei versamenti Tares. Altra facoltà riservata agli enti locali è quella di far pagare le prime rate in base agli importi dell'anno 2012 a patto che l'ultima rata sia calibrata sugli importi Tares.


NORMATIVA


A partire dall'anno 2013
, il nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato Tares, soppianta le imposte Tarsu, Tia1 e Tia2.


La nuova imposta, istituita dall’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha la funzione sia di coprire la parte del servizio “rifiuti” che la parte “servizi indivisibili” dei comuni, comunque riferita alla collettività.


Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, che si deve intendere autonoma, ed alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.


In base al comma 35 dell'articolo 14 citato, versione originaria, il versamento del tributo, in assenza di differente delibera comunale, va suddiviso in quattro rate trimestrali, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.


Tale disciplina è stata, successivamente, mutata:


- il decreto-legge n. 1/2013 ha posticipato da aprile a luglio 2013 il previsto pagamento della prima rata;


- il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, apporta alcune modifiche, solo per l'anno 2013, alle modalità di versamento del tributo.


A chiarimento delle recenti novità, il Dipartimento delle Finanze presso il Mef ha emanato la circolare n. 1/DF in data 29 aprile 2013, mentre l'Ifel ha pubblicato, il 10 maggio 2013, una nota di approfondimento.


DISPOSIZONI SULLE RATE E SULLA SCADENZA


Secondo la novella introdotta dal D.L. n. 35/2013 – articolo 10, comma 2, lett. a) – rientra nella facoltà dei Comuni decidere scadenza e numero delle rate di versamento del tributo. La disposizione riguarda il solo anno 2013.


A ciò si provvede mediante deliberazione del consiglio comunale che deve trovare pubblicità nel sito web dell'ente almeno 30 giorni prima della data di versamento.


La determinazione di differenti date di scadenza ad opera del comune può avvenire, per il 2013, anche nelle more della regolamentazione comunale riguardante il tributo.

In mancanza di un atto del comune, i cittadini dovranno effettuare il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio nel mese di luglio 2013; l'ultima rata sarà versata ad ottobre 2013.


MODALITA' DI PAGAMENTO


Con la lett. b) del comma 2 dell'articolo 10, sono state date disposizioni per il pagamento delle prime due rate Tares (esclusa, quindi, l'ultima).


Per queste, i Comuni possono inviare ai cittadini i modelli di pagamento, con i relativi importi, predisposti per i vecchi tributi (Tarsu, Tia1 e Tia2). Logicamente, tali importi saranno conteggiati per individuare l'ultima rata dovuta a saldo della Tares.


Invece, l'ultima rata deve obbligatoriamente essere impostata sulla base dei criteri Tares e contenere la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.


Con riferimento a tale maggiorazione, per l'anno 2013, ai comuni è inibito procedere all'ulteriore aumento di 0,10 euro, previsto dal comma 13 dell'articolo 14, D.L. n. 201/2011.


In ogni caso, è necessario specificare che i Comuni, a fronte dell'approvazione di tariffe e regolamento Tares, possono applicare i nuovi importi già per i pagamenti degli acconti.


Va ricordato che per il pagamento dell'ultima rata del tributo, qualunque sia il numero delle rate fissate dai Comuni (anche se sono due), vige l'obbligo di utilizzare il modello F24 od il bollettino di conto corrente postale predisposti appositamente per la Tares.


Essendo facoltà dei Comuni determinare la scadenza delle rate, quindi, anche dell'ultima, si precisa che il versamento della maggiorazione avverrà, se deliberato, nel termine fissato per l'ultima rata (potrebbe non avvenire ad ottobre).


Solo dopo l'emanazione da parte del Mef dei nuovi modelli di pagamento, è consentito aprire un conto corrente postale intestato alla Tares. Inoltre devono essere resi noti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, i codici tributo da utilizzare.


AREE SCOPERTE ACCESSORIE A QUELLE TASSABILI


Per effetto della sostituzione ad opera del comma 3, articolo 10, D.L. n. 35/2013, del comma 4, articolo 14, D.L. n. 201/2011, è stato ripristinata la vecchia disciplina vigente in materia di Tarsu relativamente alle aree scoperte pertinenziali ed accessorie.


Infatti, l'originario comma 4 dell'articolo 14, prevedeva la non assoggettabilità a Tarsu delle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, ma non disponeva nulla per le aree scoperte pertinenziali e accessorie di locali diversi da quelle delle civili abitazioni.


Ora, con il D.L. n. 35/2013 viene riproposta la tassazione Tares per le superfici scoperte operative, mentre esulano dal tributo:


-> le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni;


-> le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;


-> le aree condominiali comuni non detenute o occupate in via esclusiva;


-> le aree adibite a verde.

RIEPILOGO

il comune può procedere a deliberare numero di rate e scadenze delle stesse;

l'atto di delibera deve essere pubblicato nel sito web istituzionale almeno 30 giorni prima della data di versamento;

se il comune non delibera, i pagamenti vanno eseguiti a luglio 2013 (relativamente alle rate di gennaio, aprile e luglio) ed ottobre 2013 (relativamente all'ultima rata);

i pagamenti delle rate, eccetto l'ultima, possono avvenire con modelli di pagamento predisposti per i vecchi prelievi (Tarsu, Tia) oppure con quelli stabiliti per la Tares;

l'ultima rata deve obbligatoriamente essere versata con i nuovi modelli di pagamento opportunamente predisposti;

con l'ultima rata è dovuta anche la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato.


MODELLO DI CONTO CORRENTE POSTALE


Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato, con decreto 14 maggio 2013, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 116/2013, il bollettino di conto corrente postale da utilizzare per effettuare il pagamento Tares.


Il modulo va adoperato anche per versare la tariffa avente natura corrispettiva e la maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.


Si comunica che il versamento del tributo può avvenire:


presso gli uffici postali


tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.


Utilizzando il servizio telematico, il contribuente riceve sia la conferma dell'avvenuta operazione e sia l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello; l'immagine può essere sostituita da una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. Tali documenti forniscono la prova del pagamento e della data in cui è stato effettuato.


Il numero di conto corrente – 1011136627 – è unico
per tutto il territorio nazionale e non può essere usato per eseguire i versamenti a mezzo bonifico.


L'intestazione del conto corrente postale deve essere esclusivamente "PAGAMENTO TARES".


Si ribadisce che il modello approvato con decreto del 14 maggio 2013 deve essere obbligatoriamente usato per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo.


E' possibile ricevere dal comune i bollettini di conto corrente postale nei quali è prestampato l'importo del tributo, della tariffa e della maggiorazione con l'aggiunta dei dati identificativi del versante nonché il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte in relazione ai quali sono dovuti i pagamenti.

QUADRO DELLE NORME

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 – Art. 14

- D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con L. 1 febbraio 2013, n. 11

- D.L. 8 aprile 2013, n. 35

- Circolare Ministero Economia e Finanze 29 aprile 2013, n. 1/DF

- Nota IFEL 10 maggio 2013

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