TARI anche sulle seconde case sfitte

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TARI anche sulle seconde case sfitte

Dopo la circolare n.1/2017 del 20 novembre a firma del MEF, emanata per chiarire i dubbi sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa alle utenze domestiche e sulle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti, il dipartimento delle Finanze è intervenuto nuovamente sull'argomento TARI, rispondendo ad una nuova interpellanza in Aula alla Camera.

Nello specifico, l'interpellanza parlamentare è stata sollevata, questa volta, al fine di fare chiarezza sulla tassazione delle seconde case sfitte (ossia gli immobili tenuti a disposizione e non locati) nel medesimo comune, per vedere quale modalità utilizzare per computare la quota variabile su questi immobili, dal momento che la quota variabile è calcolata sulla base del numero degli occupanti e nelle seconde case sfitte non risultano esserci soggetti residenti.

TARI: quota variabile basata sul numero degli occupanti

La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici, ha risposto che “la quota variabile deve essere calcolata per ciascuna utenza e va considerata tante volte quante sono le utenze possedute dal nucleo familiare”. Ciò vuol dire che se una famiglia possiede nello stesso comune, oltre all'immobile di residenza, un secondo immobile non locato, dovrà pagare la TARI su entrambi gli immobili, applicando su di essi la quota variabile. Nel caso in cui, invece, la seconda abitazione fosse data in locazione, la quota variabile sarebbe a carico del locatario, in quanto detentore di quella utenza.

Inoltre, se il numero degli occupanti ai fini del calcolo della quota variabile non è certo, perchè negli immobili non locati il numero può essere diverso da quello relativo all'abitazione principale, il Governo ha precisato che la quota variabile della TARI può essere stabilita dal comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, in modo presuntivo circa il numero degli occupanti. E richiamando un principio della Cassazione, si ricorda che “non è irragionevole” l’idea di calcolare gli occupanti teorici in proporzione alla superficie della casa”, anche se di fatto è vuota.

Unica condizione che permetterebbe di escludere del tutto dalla tassazione gli immobili sfitti dello stesso Comune è l'assenza di arredi e di allacci ai servizi a rete, cosa che dovrebbe far presumere che siano inutilizzati.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 novembre 2017 - Tari, indicazioni Mef sui rimborsi – G. Lupoi

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