Tassi soglia usura: valori applicabili nel primo trimestre 2026

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Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2025 relativo alla rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), ai sensi della legge n. 108/1996, con indicazione dei tassi soglia applicabili nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2026.

Il decreto è corredato dall’Allegato A, che riporta i tassi medi rilevati e i corrispondenti tassi soglia, distinti per categorie di operazioni e classi di importo.

Tassi soglia antiusura: valori applicabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2026  

Quadro normativo di riferimento  

La disciplina dell’usura - si rammenta - è contenuta nella legge n. 108/1996. L’articolo 2 prevede la rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari e la determinazione del tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari.

Le modalità operative di rilevazione e classificazione delle operazioni sono definite dai decreti ministeriali attuativi e dalle Istruzioni applicative della Banca d’Italia.

Periodo di riferimento e TEGM  

Il decreto del 23 dicembre 2025 si basa sui dati relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2025.

Il TEGM è calcolato come media aritmetica dei tassi effettivamente applicati alle singole operazioni e comprende interessi, commissioni e oneri collegati all’erogazione del credito, con esclusione di imposte e tasse.

Determinazione del tasso soglia  

Il tasso soglia è determinato:

  • aumentando il tasso medio di un quarto;
  • aggiungendo 4 punti percentuali;
  • nel rispetto del limite massimo di 8 punti percentuali di differenza tra tasso medio e tasso soglia.

Categorie di operazioni rilevate  

Il decreto individua, tra le altre, le seguenti categorie:

  • aperture di credito in conto corrente;
  • scoperti senza affidamento;
  • mutui con garanzia ipotecaria;
  • credito personale e credito finalizzato;
  • leasing immobiliare, strumentale e su autoveicoli;
  • factoring;
  • credito revolving;
  • carte di credito;
  • prestiti contro cessione del quinto;
  • altri finanziamenti.

Tassi medi e tassi soglia

Categoria di operazioni Classe di importo (euro) Tasso medio (%) Tasso soglia (%)
Aperture di credito in conto corrente Fino a 5.000 10,54 17,1750
Aperture di credito in conto corrente Oltre 5.000 8,88 15,1000
Scoperti senza affidamento Fino a 1.500 15,65 23,5625
Scoperti senza affidamento Oltre 1.500 15,74 23,6750
Finanziamenti per anticipi su crediti, documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori Fino a 50.000 8,05 14,0625
Finanziamenti per anticipi su crediti, documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori Da 50.000 a 200.000 6,51 12,1375
Finanziamenti per anticipi su crediti, documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori Oltre 200.000 4,99 10,2375
Credito personale 11,46 18,3250
Credito finalizzato 11,03 17,7875
Factoring Fino a 50.000 6,39 11,9875
Factoring Oltre 50.000 4,72 9,9000
Leasing immobiliare a tasso fisso 5,77 11,2125
Leasing immobiliare a tasso variabile 5,28 10,6000
Leasing aeronavale e su autoveicoli Fino a 25.000 9,26 15,5750
Leasing aeronavale e su autoveicoli Oltre 25.000 8,20 14,2500
Leasing strumentale Fino a 25.000 9,88 16,3500
Leasing strumentale Oltre 25.000 7,17 12,9625
Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso 3,96 8,9500
Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile 4,13 9,1625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione Fino a 15.000 13,73 21,1625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione Oltre 15.000 9,46 15,8250
Credito revolving 15,77 23,7125
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito 11,76 18,7000
Altri finanziamenti 14,54 22,1750

Decorrenza e verifica  

I tassi soglia - come detto - si applicano alle pattuizioni di interessi effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2026.

La verifica dell’usurarietà richiede il confronto tra il tasso effettivamente applicato e il tasso soglia vigente nel periodo di pattuizione.

Effetti del superamento del tasso soglia  

Ai sensi dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, in presenza di interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Restano ferme le disposizioni dell’articolo 644 del codice penale.

Allegati

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