Tax credit librerie, pubblicato il decreto che disciplina l’agevolazione

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Tax credit librerie, pubblicato il decreto che disciplina l’agevolazione

Ufficiale il decreto attuativo del Mibact, che detta la disciplina del credito d’imposta, introdotto dalla Legge di bilancio 2018, a favore dei rivenditori di libri al dettaglio (articolo 1, commi da 319 a 321, Legge 205/2017).

Il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2018 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 7 giugno.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:

  • hanno la sede legale nello spazio economico europeo;

  • sono soggetti a tassazione in Italia in base alla loro residenza fiscale ovvero per la presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione, a cui è riconducibile l’attività commerciale agevolata;

  • sono in possesso di classificazione Ateco principale 47.61 o 47.79.1;

  • hanno sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (anche usati) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Bonus librerie: come è riconosciuto il credito d’imposta

All’articolo 2 del decreto 23 aprile 2018 viene disciplinato il riconoscimento del credito d’imposta.

Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis, e comunque fino all’importo massimo annuo di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non fanno parte di gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti.

Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile deve essere calcolato applicando le aliquote e le ulteriori specificazioni previste nella tabella 2, allegata al decreto.

Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci riferite al locale dove si esercita l’attività:

  • Imu;

  • Tasi;

  • Tari;

  • imposta sulla pubblicità;

  • tassa per l’occupazione di suolo pubblico;

  • spese per locazione (al netto Iva);

  • spese per mutuo;

  • contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Richiesta e riconoscimento del bonus

Per il riconoscimento del credito d'imposta in oggetto, i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact (DG), apposita domanda, da redigersi sui modelli predisposti dalla stessa Direzione, corredandoli della documentazione richiesta.

Le istanze devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la DG verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante.

La DG biblioteche e istituti culturali procede, in una prima fase, al riconoscimento del credito di imposta ai soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale. In un secondo momento, dopo questa prima ripartizione, provvede al riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili.

Il riconoscimento del credito d'imposta decade o è revocato: 

a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti; 

b) qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal decreto del 23 aprile 2018.

In tali circostanze, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi esanzioni secondo legge.

Utilizzo del tax credit librerie

All’articolo 5 del decreto Mibact è disciplinato l’utilizzo del credito d’imposta. E’ previsto che il credito d’imposta:

  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l’importo spettante;

  • deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento in quella relativa al periodo d’imposta in cui è utilizzato, indicando sia l’importo riconosciuto sia quello utilizzato.

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