Termini doppi solo con reato penale del soggetto accertato

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È della Ctp Brindisi la sentenza n. 194/3/11, che ha stabilito che il raddoppio dei termini per l’accertamento scatta solo se è il contribuente soggetto al controllo a commettere l’illecito che comporta la denuncia. Dunque, non possono essere raddoppiati i tempi dell’accertamento verso i soci se la denuncia è fatta nei confronti dell’amministratore della loro Srl.

Nella sentenza si ricorda che l’articolo 43 del Dpr 600/73, come modificato dall’articolo 37 della Finanziaria 2007, dispone il raddoppio dei termini di accertamento in caso il contribuente – e non un altro soggetto – abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia ex articolo 331 del codice di procedura penale (in caso di reato fiscale ex Dlgs 74/2000).
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Raddoppio dei termini “limitato” - Carnimeo

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