Terzo settore: esteso il bonus a chi assume giovani disabili under 35

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Terzo settore: esteso il bonus a chi assume giovani disabili under 35

Primo via libera, nella seduta del 19 febbraio 2024, dell’Aula della Camera sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Milleproroghe.

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per l’approvazione definitiva, fatta salva l’improbabile ipotesi di nuovi ritocchi al testo.

Nel corso del primo passaggio parlamentare, il ddl di conversione del decreto 30 dicembre 2023, n. 215 ha incassato numerose modifiche all’impianto normativo originario.

Tra queste è opportuno qui approfondire le novità riguardanti gli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità da parte degli enti del Terzo settore.

A chi spetta il bonus

L’articolo 28 del decreto lavoro (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto un incentivo economico per gli enti del Terzo settore  che assumono giovani con disabilità.

Finalità del bonus è valorizzare e agevolare le competenze professionali dei giovani con disabilità nonché coinvolgerli attivamente nelle attività statutarie (anche produttive) e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni del settore.

Il contributo, finanziato da apposito Fondo, è riconosciuto in favore dei seguenti datori di lavoro:

  • enti del Terzo settore come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS (articolo 54, decreto legislativo n. 117 del 2017);
  • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), iscritte alla relativa anagrafe.

Per quali assunzioni

Il bonus spetta per ogni giovane con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunto nell’ambito di applicazione del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

È agevolata l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto degli ETS, ODV, APS e ONLUS.

NOTA BENE: Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica allegate al disegno di legge di conversione del decreto lavoro, l’incentivo è riconoscibile anche per le assunzioni obbligatorie effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e secondo le modalità previste dalla stessa legge.

Risorse destinate

Il bonus in parola è finanziato da un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con risorse riassegnate da somme non utilizzate del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità (articolo 104, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, .

Misura e modalità di ammissione

Il decreto lavoro affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

  • la definizione delle modalità di ammissione;
  • la quantificazione e le modalità di erogazione del contributo;
  • le modalità e i termini di presentazione delle domande;
  • le procedure di controllo.

Tale decreto, secondo quanto previsto dal citato articolo 28 del decreto lavoro, va adottato entro il 1° marzo 2024.

Novità del Milleproroghe 2023

Veniamo alle novità contenute nel disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe (articolo 18, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies).

Viene innanzitutto esteso l’ambito temporale entro il quale vanno effettuate le assunzioni agevolate.

Più nel dettaglio, si anticipa il termine iniziale dal 1° agosto 2022 al 1° agosto 2020 e si differisce il termine finale dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024. Il differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo.

NOTA BENE: Un emendamento del Governo, presentato ma non approvato in sede referente, estendeva l’operatività del bonus alle assunzioni effettuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2024.

Con specifica disposizione finale si provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari delle predette disposizioni, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, e relativi al fabbisogno di cassa e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Resta confermato al 1° marzo 2024 il termine ordinatorio per l’adozione del decreto attuativo, termine che un emendamento non approvato del Governo differiva al 1° marzo 2025.

Conclusioni

Non ci resta che attendere la definitività delle nuove norme che si avrà solo con la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a seguito del via libera definitivo del Senato.

La pubblicazione In G.U. dovrà necessariamente avvenire entro il 28 febbraio 2024.

Ed è qui il punto. Per il decreto attuativo il termine (seppure ordinatorio) del 1° marzo 2024 non si rivela stretto?

 

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