Trasferimento di sede fra Stati esteri: applicazione del regime Cfc?

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Trasferimento di sede fra Stati esteri: applicazione del regime Cfc?

Un soggetto italiano detiene una holding in Lussemburgo ma intende, con atto statutario, trasferire la sede legale in Svizzera e chiede la rilevanza ai fini delle norme Cfc. Si precisa che tale trasferimento non ha natura dissolutoria e comporta la continuità giuridica della società, senza che si costituisca un nuovo ente in Svizzera.

Trasferimento di sede: continuità giuridica

Sia per il Lussemburgo che per la Svizzera il trasferimento di sede viene riconosciuto se anche l’ordinamento estero lo ammette. Similmente nel diritto italiano, l'efficacia del trasferimento della sede dipende dal duplice rispetto delle norme del paese di provenienza e di quelle del paese di destinazione. Pertanto, la continuità giuridica della società è condizionata all’ammissibilità del trasferimento nei due paesi.

In Italia, osserva la risposta n. 694 dell’8 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate, è stata recepita la direttiva Atad in materia di Cfc.

Una Cfc che trasferisce la sede in altro Stato estero è un cambiamento di regime fiscale della società. In questo caso, avvenendo al di fuori dell’Italia non trova posto l’applicazione della exit tax (articolo 166, Tuir).

Va, però, controllato se nello Stato estero di destinazione, la Cfc soddisfa le condizioni di applicazione dell'articolo 167 del Tuir, qualora questa sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo. Questo prevede che si applichi alle Cfc la relativa normativa se soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per verificare in modo semplificato che sussista tale condizione);

- oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra tra i c.d. passive income.

Alla luce di quanto detto, l’articolo 166 Tuir non va applicato

  • in sede di determinazione del livello impositivo virtuale italiano della società, nell'ambito del tax rate test previsto dall'articolo 167, comma 4, lettera a), Tuir;
  • in sede di tassazione per trasparenza della controllata estera.

L’esatta determinazione dei valori fiscali della società, da utilizzare ai fini Cfc, va eseguita secondo quanto previsto dal Dm n. 429/2001. Ciò significa che i valori fiscali della controllata estera saranno determinati in continuità con i valori utilizzati in Lussemburgo prima del trasferimento di sede.

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