Tutela del dipendente che segnala reati o irregolarità in ambito lavorativo

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Tutela del dipendente che segnala reati o irregolarità in ambito lavorativo

Sì dal Senato, testo passa alla Camera

L’Aula del Senato, nella seduta del 18 ottobre 2017, ha approvato, con modifiche, il disegno di legge che introduce diposizioni di tutela per gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, pubblico o privato (cosiddetto “whistleblowing”).

Tutele per il dipendente pubblico

In primo luogo, il provvedimento prevede che il dipendente pubblico che segnali al responsabile della prevenzione della corruzione o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denunci all'autorità giudiziaria delle condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro.

Per dipendente pubblico, in particolare, viene espressamente inteso il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico; viene altresì precisato che la nuova disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Gli eventuali atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro sono nulli e spetterà al datore medesimo, nell’eventualità di controversie legate all’irrogazione di tali atti successivamente alla presentazione della segnalazione, dimostrare che le misure assunte siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Identità del segnalante non rivelabile

L’identità del soggetto segnalante, viene inoltre sancito, non può essere rivelata.

Nel dettaglio:

  • nel contesto del procedimento penale, l’identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del Codice di procedura penale;
  • nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
  • nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità non può essere rivelata se la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Quando, tuttavia, la contestazione è fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Tutele estese al dipendente privato

Il secondo articolo del provvedimento prevede l’estensione di particolari tutele anche al dipendente che segnali illeciti nel settore privato, partendo da modifiche al testo del Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrava degli enti.

Il testo del disegno di legge passerà ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

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