Tutelato chi scarica musica

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Secondo la recente ordinanza del Tribunale di Roma, sez. specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, depositata il 17 marzo 2008, il consenso per il trattamento dei dati personali non è necessario solo nel caso di azioni giudiziarie penali.

Detta pronuncia ha messo fine al conflitto sorto nel Tribunale romano circa l’obbligo per i provider di rivelare i nomi dei propri clienti a società titolari del diritto allo sfruttamento di opere dell’ingegno, facendo prevalere la tutela alla riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003) sul diritto d’autore, quantomeno in materia civilistica. In tal senso anche un provvedimento del 28.2.2008, pubblicato il 14 marzo, con cui ribadiva l’impossibilità di “spiare” chi si scambia file.

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