Unioncamere/Notariato: ultimi orientamenti su pubblicità legale imprese

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Unioncamere/Notariato: ultimi orientamenti su pubblicità legale imprese

La Commissione tecnico-giuridica di Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto alcuni nuovi orientamenti per la semplificazione documentale nella pubblicità legale di impresa.

Il compito di questo gruppo di lavoro, istituito nel 2010, è quello di garantire un funzionamento più efficiente della pubblicità legale e degli adempimenti a carico delle società e dei professionisti in sede di iscrizione degli atti nel Registro delle imprese, esprimendosi, in concreto, su alcune procedure che necessitano di un indirizzo comune.

Gli ultimi sei orientamenti della Commissione paritetica sono aggiornati al 2 maggio 2019.

Passaggio da società unipersonale a impresa individuale: trasformazione

Nel primo orientamento, la Commissione paritetica ammette la trascrivibilità, nel Registro delle imprese, dell’atto di trasformazione di una società unipersonale, sia di persone che di capitali, in impresa individuale.

Si segnala che il passaggio da società unipersonale a impresa individuale viene ivi definito in termini di trasformazione, diversamente da quanto ammette la prevalente giurisprudenza, di legittimità e di merito, secondo cui si tratterebbe, piuttosto, di un’operazione di scioglimento della società unipersonale cui poi segue l'assegnazione all'unico socio del patrimonio della prima.

La trasformazione, secondo il gruppo di lavoro, avverrebbe mediante applicazione analogica della disciplina degli artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c. e, in particolare, del termine di efficacia differita di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 comma 3 c.c., “salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell’art. 2500-novies c.c.”.

La pubblicità, in detti casi, prevede tre adempimenti, ovvero:

  • domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine;
  • domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione);
  • domanda di iscrizione dell’impresa individuale.

Pubblicità in caso di cessazione del contratto di affitto di azienda

A seguire, sono chiarite le modalità pubblicitarie nelle ipotesi di cessazione del contratto di affitto di azienda.

In particolare, viene precisato che occorre procedere alla relativa iscrizione presso il Registro Imprese, in funzione del principio di correttezza ed attendibilità dei dati iscritti e di sicurezza della circolazione dei diritti.

A questo fine, sarà necessario predisporre un modello TA per la chiusura del precedente rapporto, predisponendone, altresì, uno nuovo nel caso in cui contemporaneamente venga aperta una nuova posizione.

Ulteriori orientamenti

Due successivi orientamenti sono dedicati alle procedure di deposito ed iscrizione di cessioni di azienda e di cessioni di quote di s.r.l., sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà, mentre gli ulteriori chiarimenti attengono all’imposta di bollo assolta tramite modello unico informatico e imposta di bollo dovuta al registro delle imprese e, per finire, alle problematiche pubblicitarie collegate alle ipotesi di “Comunione ereditaria di quota di s.r.l.”.

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