Utili distribuiti alla controllante svizzera esenti in Italia

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Utili distribuiti alla controllante svizzera esenti in Italia

I dividendi ceduti da una società italiana alla sua controllante svizzera, senza stabile organizzazione in Italia e che ha rinunciato alle agevolazioni fiscali previste per le holding svizzere, possono beneficiare dell'esenzione garantita dall'Accordo Ce-Svizzera del 26 ottobre 2004 e, quindi, essere esenti da ritenuta nel nostro Paese.

Questa la risposta n. 57/2019 dell’Agenzia delle Entrate ad un’istanza di interpello sollevata da una società partecipata al 100% da una holding con sede in Svizzera, che ha chiesto all'Amministrazione finanziaria chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare ai dividendi distribuiti alla sua controllante; quest’ultima non gode di alcuna agevolazione fiscale quale “società ausiliaria” ed è soggetta alle imposte cantonali, municipali e federali.

Nello specifico, è stato chiesto all’Agenzia se i suddetti utili distribuiti possano essere considerati esenti da ritenuta o debbano essere assoggettati a tassazione in Italia.

Accordo Italia-Svizzera sul trattamento dei dividendi

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate torna sui principi applicativi dettati dalla Direttiva europea 90/435/Ce e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

In particolare, l’Agenzia si sofferma sull’articolo 15 dell’Accordo CE – Svizzera del 26 ottobre 2004, entrato in vigore il 1° luglio 2005, che prevede espressamente che “i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine” allorché sussistano tutte le condizioni previste dall’Accordo.

In particolare, le condizioni richieste sono le seguenti:

  • la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni;

  • una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera;

  • nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo;

  • entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.

Su quest’ultimo punto si è soffermata l’Amministrazione finanziaria, fornendo chiarimenti interpretativi in ordine al requisito di “assoggettamento all'imposta diretta sugli utili” che le società svizzere devono, fra l'altro, integrare al fine di beneficiare dell'esenzione da ritenuta sui dividendi, secondo quanto precisato nella risoluzione n. 93 del 10 maggio 2007.

In base a quest’ultima risoluzione, le società elvetiche che vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia, secondo quanto stabilito dal suddetto articolo 15 dell’Accordo, non devono godere – in applicazione di disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi - di particolari regimi agevolativi consistenti nell'esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale).

Nel caso di specie, la società controllata ha rinunciato formalmente, a partire dal periodo di imposta 2017, al regime delle società holding residenti in Svizzera, che prevede l’esenzione dalle imposte cantonali e municipali.

Inoltre, era stata prevista la distribuzione dei dividendi, erogati dalla società figlia alla società madre, soltanto nel 2019, determinando, così, l’assoggettamento degli stessi al regime ordinario di imposizione vigente nella Confederazione elvetica.

Esenzione garantita in Italia se esistono le condizioni previste dall’Accordo

Conclude così la risposta n. 57/2019 del 15 febbraio scorso: nel presupposto della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dal Trattato, gli utili distribuiti possono essere considerati esenti da ritenuta in Italia.

Pertanto, “agli stessi si applicherà il regime ordinario di imposizione vigente nella Confederazione elvetica, consistente nell'applicazione della c.d. «riduzione per partecipazioni», la cui ratio legis è analoga alla participation exemption applicata in Italia e, quindi, non suscettibile di essere considerato un regime fiscale di favore”.

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