Vendita fallimentare e atto notarile in uno studio del Notariato

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Vendita fallimentare e atto notarile in uno studio del Notariato

Nello studio del Notariato n. 31-2018/E, intitolato “Vendita fallimentare e atto notarile”, sono stati compendiati e sviluppati, in un’unica sede, i diversi approfondimenti già realizzati sulla tematica, nel corso degli ultimi anni, in precedenti studi dei notai.

In questo, viene ribadita la posizione ivi espressa, riportando, però, le novità nel frattempo intervenute nel panorama dottrinale e giurisprudenziale nonché individuando alcuni punti di contatto fra le differenti normative specialistiche di rilievo per questa tematica.

Natura coattiva della vendita fallimentare

L’elaborato si sviluppa partendo dall’analisi della natura della vendita fallimentare, una natura definita “coattiva” e non volontaria, anche nei casi in cui il relativo iter procedimentale si concluda con atto notarile e non con decreto di trasferimento.

Affrontati, dagli autori, anche i profili della struttura e della funzione di tale vendita nonché delle problematiche connesse alle specifiche discipline riguardanti la vendita volontaria e ai “requisiti” di documentazione a “corredo” del bene da trasferire.

In particolare, un apposito capitolo è dedicato allo statuto urbanistico dei beni e alla facoltà attribuita all’acquirente di presentare domanda di permesso in sanatoria entro 120 giorni dal trasferimento del bene.

Trattate anche l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica con riferimento alla vendita competitiva e la normativa in tema di conformità catastale di questo tipo di vendita. A seguire, lo studio si sofferma sulla normativa in tema di acquisizione e allegazione dell’attestato di prestazione energetica alla vendita fallimentare competitiva.

Nelle conclusioni, gli autori ritengono possibile affermare che la natura coattiva della vendita fallimentare, anche ove si realizzi ricorrendo alla vendita competitiva e anche se il relativo subprocedimento si concluda con una atto notarile, determini l’inapplicabilità, in linea di principio, delle varie disposizioni normative esaminate.

Dette disposizioni non sono, tuttavia, totalmente prive di rilevanza con riferimento alle ipotesi di vendite coattive – si legge nello studio – “quali quelle di cui al processo di espropriazione forzata ed alla procedura fallimentare in quanto di queste disposizioni normative si deve comunque tener conto, sia pur con i dovuti adattamenti, in sede di svolgimento del subprocedimento di vendita forzata, per darvi applicazione, ove possibile, con i dovuti adattamenti del caso ovvero quanto meno al fine di salvaguardare la sottesa esigenza di fondo rappresentata dalla necessità di fornire una adeguata informativa al potenziale acquirente in ordine al bene oggetto di vendita”.

Infatti, deve essere salvaguardata, nei limiti del possibile, la ratio sottesa alle disposizioni normative in esame attraverso “inevitabili adattamenti richiesti da un contesto (procedurale e coattivo) evidentemente differente da quello proprio della vendita negoziale”.

Lo studio è stato pubblicato dal Notariato il 28 agosto 2018.

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