Vendita forzata: trasferimento con immediata cancellazione dei vincoli

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Vendita forzata: trasferimento con immediata cancellazione dei vincoli

Alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione era stato chiesto di pronunciarsi in tema di decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari in sede di espropriazione e relativa trascrivibilità indipendentemente dal decorso dei termini per proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

In particolare, era necessario chiarire:

  • se il decreto ex art. 586 c.p.c. – che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato ed ordina la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche – dovesse apprezzarsi come atto immediatamente esecutivo, di tal ché l’effetto traslativo e, con esso l’effetto estintivo dei vincoli, dovesse ritenersi immediato ovvero,
  • se, al contrario, il decreto soggiacesse alla previsione dell’art. 2884 c.c., ai sensi del quale la cancellazione è eseguibile solo quando ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo, in tal modo assimilando la definitività del provvedimento alla sua inoppugnabilità e, di conseguenza, differendo a tale momento la materiale cancellazione da parte del Conservatore.

Con sentenza n. 28387 del 14 dicembre 2020, le SU hanno risposto alla questione loro sottoposta, dopo un’ampia ed articolata disamina riguardante il procedimento di espropriazione e di vendita forzata immobiliare.

Conservatore tenuto ad immediata cancellazione di pignoramenti e ipoteche

All’esito dell'analisi, le Sezioni unite hanno concluso che, in difetto di una disposizione che autorizzi a differire l’esecuzione dell’ordine incondizionato di cancellazione impartito col decreto di trasferimento, sia il giudice dell’esecuzione che il Conservatore devono limitarsi ad applicare la legge:

  • il primo, pronunciando un decreto che, accertata la ritualità delle operazioni pregresse, tra cui il coinvolgimento a norma di legge dei soggetti interessati e titolari di formalità favorevoli da cancellare, ordina anche la purgazione dalle formalità pregiudizievoli in modo da immettere sul mercato e nelle mani dell’aggiudicatario un bene che ne è definitivamente liberato;
  • il secondo, eseguendo doverosamente, incondizionatamente ed immediatamente l’ordine che, sotto la propria responsabilità, quel giudice ha emesso.

Il principio di diritto delle Sezioni Unite di Cassazione

Gli Ermellini hanno, quindi, formulato apposito principio di diritto: il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami – tra cui i pignoramenti e le ipoteche - determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e, quindi, la contestuale estinzione dei medesimi vincoli.

Di tali vincoli, il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire l’immediata cancellazione e ciò, in ogni caso, indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 c.p.c

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