Verifica anche oltre l'oggetto delineato nell'incarico di accesso

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La Cassazione, con la sentenza n. 26321 del 16 dicembre 2009, ha cassato una decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano, prima, e la Commissione tributaria regionale, poi, avevano ritenuto illegittimo un accertamento Irpeg effettuato nei confronti di una società sull'assunto che, a fronte di una verifica individuata nell'incarico di accesso – finalizzata nella specie al controllo del raffronto sui prezzi – l'Amministrazione avrebbe illegittimamente e senza autorizzazione cambiato ed ampliato l'oggetto dell'accertamento.

Ma il Fisco, contro questa pronuncia, si è rivolto ai giudici di legittimità ottenendo una decisione del tutto a proprio favore: “le informazioni ed i dati raccolti nel corso di una verifica fiscale” – si legge nella sentenza della Corte - “sono utilizzabili per quantificare e motivare il successivo accertamento anche oltre l'ambito oggettivo delineato dall'incarico di accesso”. Ed infatti, nelle verifiche fiscali – continuano i giudici - l'attività d'indagine è comunque volta ad acquisire ogni elemento utile sia ai fini dell'accertamento dell'imposta che della repressione dell'evasione e delle altre violazioni alle norme tributarie e finanziarie.
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