Versamento premi INAIL 2018-2019, il punto della Fondazione Studi CdL

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Versamento premi INAIL 2018-2019, il punto della Fondazione Studi CdL

In vista dell’imminente scadenza del 16 maggio 2019, termine prorogato dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 1221 e ss. della L. n. 145/2018) a causa dell’aggiornamento delle tariffe dei premi INAIL, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 7 del 24 aprile 2019, ha illustrato le nuove modalità di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività.

Il documento di prassi crea un raffronto coordinando delle gestioni tariffarie, in vigore sino al 31 dicembre 2018, con le nuove gestioni tariffarie in vigore da inizio anno.

Problematiche in fase di aggiornamento delle tariffe

A causa della migrazione delle voci di tariffa dal D.M. 12 dicembre 2000 al D.M. 27 febbraio 2019, i CdL fanno presente che potrebbero determinarsi le seguenti problematiche:

  • migrazione semplice (una voce assume una nuova denominazione);
  • due voci tariffa si accorpano e ne formano una nuova;
  • una voce tariffa ingloba l’altra per ragioni di tariffa;
  • una voce tariffa ingloba l’altra per tipologia di attività;
  • nasce una voce tariffa nuova.

Qualora si riscontrasse un errore nella migrazione delle voci, è sempre possibile pagare secondo le basi di calcolo, tenendo conto di come funziona l’automatismo del presunto. Successivamente (secondo le prime indicazioni fornite) è necessario presentare una PEC alla sede Inail competente per il proprio territorio, con oggetto “errore di migrazione”, descrivendo l’errore e la reale attività dell’azienda.

Segnalazione in caso di incongruenze

L’INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio.

Inoltre, laddove la sistemazione delle incongruenze interverrà dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede INAIL territorialmente competente rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate.

Versamento premi INAIL 2018-2019, cosa cambia

Gli elementi per il calcolo del premio variati rispetto all’autoliquidazione dell’anno scorso, in applicazione delle disposizioni contenute nella L. n. 145/2018 e dei decreti interministeriali 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe 2019, sono:

  • eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze “ponderate”: dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • abolizione premio supplementare silicosi e asbestosi: è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019;
  • addizionale fondo vittime dell’amianto: per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

Quanto alle riduzioni del premio assicurativo, invece, vi è da segnalare come alcune si applichino solamente alla regolazione 2018, mentre altre siano disposte per la rata 2019.

Nel dettaglio, per quanto attiene alla regolazione 2018:

  • non c’è l’addizionale amianto (art. 1, comma 189 , legge 27 dicembre 2017, n. 205);
  • lo sconto edile ammonta a 11,50% del premio esclusivamente sulle retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a 40 ore;
  • lo sconto della L. n. 147/2013 (premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani) ammonta al 15,81% se il tasso presenta una oscillazione favorevole o oscillazione pari allo “0” (zero);
  • lo sconto artigiano (L. n. 296/2006) ammonta al 7,09% (D.M. 11 ottobre 2018);
  • la retribuzione convenzionale-minimale di rendita per il 2018, secondo le circolari INAIL nn. 20 e n. 42 del 2018, è pari a 16.285 euro.

 

 

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