Violazioni penali, accertamento lungo pieno di sorprese

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Una novità di rilievo contenuta nella manovra d’estate è rappresentata dal raddoppio dei termini per l’accertamento “relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”, nel caso di “violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331, Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 10 marzo 2000 n. , contenuto nell’articolo 37, comma 24 del decreto legge 223/2006. L’amministrazione potrà notificare gli avvisi d’accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero sino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. L’adempimento non s’estende ai periodi di imposta non interessati dalle violazioni penali. Ma va chiarito che la novità non s’applica quando non esiste l’obbligo per i pubblici ufficiali di denuncia del reato e che il raddoppio in questione non richiede che sia stato notificato l’avviso di accertamento, neppure che la violazione sia stata riconosciuta come esistente dal giudice penale.     

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