Voucher e tutela della sicurezza: addio alla maxisanzione?

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Voucher e tutela della sicurezza: addio alla maxisanzione?

Il D.lgs. n. 151/15 prevede una specifica disciplina in materia di sicurezza per i prestatori di lavoro accessorio ex art. 48 D.lgs. n. 81/15.

Il Ministero del Lavoro con parere del 14/09/2012 aveva stabilito che anche i lavoratori accessori potevano essere impiegati nel settore dell’edilizia a condizione che fossero sottoposti a giudizio di idoneità alla mansione, siano loro consegnati idonei dispositivi di protezione e abbiano svolto corsi di formazione, fermo il divieto dell’attività in appalto.

In sostanza ai prestatori di lavoro accessorio veniva estesa la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti.

Le previsioni contenute nel D.lgs. n. 151 cit. si discostano dall’orientamento del Ministero del Lavoro espresso, perché stabiliscono che ai prestatori di lavoro accessori, allorché svolgano attività in favore di soggetti diversi da imprenditori e professionisti, debba essere applicata la normativa sulla sicurezza stabilita per i lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c.. Tale previsione potrebbe aprire nuovi orientamenti per ciò che concerne il regime sanzionatorio applicabile nell’ipotesi in cui la prestazione del lavoratore accessorio venga resa in assenza della comunicazione preventiva.

L’art. 20 comma 1, lett a), n. 1 del D.lgs. n. 151 cit., riscrive il comma 8 dell’art. 3 del D.lgs. n. 81/08 disponendo che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21”.

Dal tenore letterale della previsione si evince che i prestatori di lavoro accessorio sono sottoposti, in materia di salute e sicurezza, a un trattamento normativo non omogeneo, ma differenziato in ragione del soggetto beneficiario dell’attività lavorativa.

Invero, se colui che richiede la prestazione è un imprenditore o un professionista, il lavoratore accessorio viene sostanzialmente equiparato a un lavoratore dipendente, tant’ è che l’art. 49 comma 3 del D.lgs. n. 81 cit. limita a tali categorie di committenti l’obbligo della comunicazione preventiva prevista per l’attivazione del voucher. Ciò significa in linea generale, e conformemente al parere espresso dal Ministero del Lavoro il 14/09/2012, che in favore dei predetti lavoratori troveranno applicazione le regole protettive previste per il lavoratore subordinato.

Diversamente, ove il beneficiario della prestazione non sia classificabile nelle due tipologie sopra descritte, perché ad esempio il committente è un’associazione non lucrativa ovvero un soggetto privato, l’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 81 cit. non contiene alcuna menzione sull’obbligo della comunicazione preventiva, ma si limita a stabilire che siffatti committenti “possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate”. Correlativamente l’art. 3 comma 8 del D.lgs. n. 81 cit. come novellato dall’art. 20 comma 1, lett a), n. 1 del D.lgs. n. 151 cit. prevede che a tali prestatori di lavoro accessori dovranno essere applicate le disposizioni di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 81 cit., dedicate, tra gli altri, ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c..

Ebbene, l’art. 21 comma 1 del T.U. n. 81 cit. contempla in capo al lavoratore tre tipologie di obblighi nel senso che costui deve:

  1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
  2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
  3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, sempre che effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Non sussiste invece per tale categoria di lavoratori l’obbligo di sottoporsi a giudizio di idoneità medica, né l’obbligo di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che, ai sensi dello stesso art. 21 comma 2 del T.U. n. 81 cit., tali incombenze costituiscono per i lavoratori de quibus una mera facoltà.

L’art. 20 comma 1 lett a), n. 1 del D.lgs. n. 151 cit. esclude infine l’applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81 cit. e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione ai prestatori accessori incaricati di svolgere piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Come testé descritto tale nuovo assetto normativo potrebbe avere ripercussioni sul regime sanzionatorio applicabile nei confronti del lavoratori accessori per i quali sia stata omessa la comunicazione preventiva di cui all’art. 48 comma 3 del D.lgs. n. 81 cit..

Come noto il Ministero del Lavoro (cfr. circolare n. 38 del 2010 e ancora cfr. circolare n. 4 del 2013 e cfr. nota n. 16920 del 9 ottobre 2014 prot. n. 37/0016920/MA007.A001) non distingue la categoria dei lavoratori accessori in base alla tipologia professionale o imprenditoriale del soggetto committente che ha impartito l’incarico di lavoro. Invero l’attuale indirizzo ministeriale, ai fini sanzionatori, accomuna i c.d. voucheristi in un’unica categoria, nel senso che ove il personale ispettivo in sede di controllo riscontri l’assenza della comunicazione preventiva di attivazione delle prestazioni accessorie deve ricondurre il rapporto di lavoro nell’alveo della subordinazione e, conseguentemente, applicare il regime sanzionatorio previsto per il lavoro sommerso.

Si tratta di un indirizzo tecnicamente non proprio ortodosso, ma che risponde a politiche di prevenzione e di contrasto al lavoro nero (cfr. sia consentito rinviare alle considerazioni espresse nel contributo “I voucher alla luce del Jobs Act”, edito il 16/07/2015 in questa rivista telematica).

Semmai ciò che deve essere evidenziato è che nel momento in cui si stabilisce per legge che i prestatori accessori debbono essere assoggettati al trattamento normativo previsto, in materia di sicurezza, per i lavoratori autonomi resta poi difficile, pena una non larvata contraddizione, ricondurre il rapporto di lavoro di costoro nell’ambito della subordinazione solo perché sia stata omessa la comunicazione preventiva di attivazione del voucher.

Tale indirizzo potrebbe tutto al più continuare ad avere un sostegno di validità rispetto ai prestatori di lavoro accessorio chiamati a effettuare prestazioni su incarico di imprenditori e professionisti, ma per coerenza normativa non sembra più predicabile qualora il committente non rientri in nessuna delle due tipologie predette.

In definitiva non pare che sia errato affermare che il lavoro accessorio se da un lato ha offerto la possibilità di avvalersi di manodopera a costi assai ridotti, dall’altro lato ha generato un assetto non equilibrato tra le tipologie negoziali utilizzabili nel mercato del lavoro. L’esigenza poi di conciliare esigenze finanziarie e occupazionali si è tradotta in una sorta di liberalizzazione all’impiego dei voucher che ora il Legislatore stenta a disciplinare.

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