Compilazione quadro RW, obbligo esteso al “titolare effettivo”

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Con le modifiche apportate dalla legge Comunitaria europea 2013 alla disciplina sul monitoraggio fiscale (Dl n. 167/1990) sono scaturite alcune semplificazioni anche per ciò che riguarda la compilazione del relativo quadro del modello di dichiarazione Unico 2014: il cosiddetto “nuovo” quadro RW.

L’attuazione delle modifiche al monitoraggio fiscale previste dall'articolo 9 della legge 97/2013 è avvenuta mediante provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. prot. 2013/151663 del 18 dicembre 2013.

L’Agenzia ha ripercorso le novità legislative valide per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti nel nostro Paese, nel caso in cui detengano attività patrimoniali o finanziarie all’estero, ribadendo come l’obbligo di compilazione del quadro RW, previsto per tali soggetti, è esteso anche al “titolare effettivo”: cioè colui che direttamente “non appare” pur essendo il reale detentore degli investimenti e delle attività secondo la normativa antiriciclaggio.

Il provvedimento elenca puntualmente chi debba intendersi per “titolare effettivo”, riferendosi sia al caso di società che di entità giuridiche che amministrano e distribuiscono fondi (trust), enunciando tutte le casistiche che integrano il suddetto status.

Ai fini dell’adempimento dichiarativo, pertanto, nel caso in cui si verifichino le condizioni riportate nel provvedimento, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera, oltre alla percentuale di partecipazione.

L’obbligo scatta automaticamente nel caso in cui la percentuale posseduta corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale se si tratta di società oppure al controllo del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. Per il corretto calcolo dell’ammontare indicato si devono considerare anche le quote dei familiari del titolare.

Vi sono poi delle esclusioni per i contribuenti che lavorano oltre confine, per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali, oppure in zone di frontiera. Questi soggetti non sono tenuti all’adempimento dichiarativo in quanto esonerati dall’obbligo di monitoraggio fiscale ai sensi del Dl n. 78/2010.

Dal punto di vista oggettivo, l’Agenzia specifica, infine, che l’obbligo sussiste a prescindere dall’importo degli investimenti e delle attività e che nello stesso quadro devono essere riportati i dati relativi sia all’Ivie che all’Ivafe.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 27 - Dichiarazione estesa a tutte le attività estere - Tamburro
  • ItaliaOggi, p. 32 - Investimenti esteri, fisco snello - Liburdi

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