190 euro mensili di incentivo per i datori che assumono lavoratori licenziati

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Attende di essere pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il Decreto 19 aprile 2013 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che concede un beneficio ai datori di lavoro privati che, nel corso del 2013, assumono, a tempo determinato, indeterminato, part-time o anche a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nei dodici mesi precedenti da parte di imprese che occupano meno di 15 dipendenti.

Il provvedimento, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo scorso, è stato voluto dall’ex ministro Fornero per bilanciare la mancata proroga della possibilità per i lavoratori licenziati da imprese non rientranti nel campo Cigs di iscriversi nelle liste di mobilità senza diritto a fruire della relativa indennità.

In sostituzione, dunque, è stato pensato un incentivo ad hoc e per esso sono stati stanziati 20milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione professionale. Entro tale limite di spesa, l’Inps può così autorizzare il suddetto bonus occupazione.

Il beneficio è quantificato in 190 euro mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in 190 euro mensili per 6 mesi per quelli assunti a tempo determinato. Per le assunzioni con contratti part-time, l'importo è ridotto in rapporto alla durata effettiva dell'orario di lavoro.

Per fruire del bonus, i datori di lavoro devono garantire un’adeguata formazione professionale sul posto di lavoro per i lavoratori assunti, anche facendo ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Inoltre, i datori di lavoro interessati all’incentivo devono fare richiesta all’Inps, inoltrando la relativa istanza con modalità esclusivamente telematica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve contenere i dati relativi all’assunzione effettuata.

L’Inps, fatte le dovute verifiche per accertare la presenza dei requisiti richiesti, autorizza la fruizione del beneficio, la cui erogazione avverrà mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive.

Da prestare attenzione al fatto che tali disposizioni non valgono per i datori di lavoro domestico.
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