Abbandono del posto di lavoro: addetto alla vigilanza licenziato

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Abbandono del posto di lavoro: addetto alla vigilanza licenziato

La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del CCNL Istituti di vigilanza privata, è caratterizzata da una duplice connotazione:

  • sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, in quanto l'abbandono va identificato nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio e non già in senso assoluto, dovendosi comunque escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo dei turni di servizio svolto;
  • sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento.

E’ il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e a cui la Corte di cassazione, con sentenza n. 7223 del 15 marzo 2021, ha ritenuto che i giudici di appello si fossero correttamente attenuti nel confermare la validità di un licenziamento disciplinare intimato al dipendente di un istituto di vigilanza, sulla base di un duplice addebito: l'abbandono del posto di lavoro, per venti minuti, e la violazione, sempre nella medesima occasione, dell'obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile.

Licenziamento disciplinare per abbandono del posto di lavoro

Nella specie, la sentenza impugnata aveva convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, il giudizio circa tempi e modi entro i quali si era dispiegata la condotta attorea oggetto della lettera di contestazione, elaborando un compiuto scrutinio delle acquisizioni probatorie ed esplicando le ragioni sottese alla maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese da taluni testimoni, in ragione del compito di accertare il corretto esercizio del servizio di vigilanza ascritto.

Dalle dichiarazioni rese, era emerso che la postazione di lavoro del ricorrente era rimasta scoperta per almeno venti minuti e che di tale assenza non era stata data comunicazione alla centrale.

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