Contributo sulle spedizioni di modico valore: analisi di Assonime

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Il 16 febbraio 2026 Assonime ha pubblicato la circolare n. 2/2026, dedicata al contributo di 2 euro per ciascuna spedizione di valore non superiore a 150 euro proveniente da Paesi non appartenenti all’Unione europea, introdotto dall’articolo 1, commi 126-128, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Il documento fornisce un’analisi organica della nuova disciplina, esaminando il quadro normativo nazionale e unionale di riferimento, i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché le principali criticità applicative ed economiche della misura. Particolare attenzione è dedicata ai possibili profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea e agli effetti potenzialmente distorsivi sui traffici commerciali e sulla concorrenza tra Stati membri.

La misura si inserisce nel più ampio processo di riforma del sistema doganale europeo e anticipa interventi di prossima introduzione a livello unionale, sollevando questioni di coordinamento e proporzionalità che richiedono un’attenta valutazione. Per i professionisti del settore fiscale, doganale e logistico, l’evoluzione normativa impone un monitoraggio costante e una puntuale analisi dei rischi giuridici ed economici connessi alla gestione delle spedizioni di modico valore.

Quadro normativo precedente: franchigia doganale

Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali, le spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi beneficiavano della franchigia dai dazi doganali, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1186/2009.

In base a tale disciplina:

  • non era dovuto il dazio all’importazione;
  • restava dovuta l’IVA all’importazione;
  • non era previsto alcun onere fisso ulteriore collegato allo sdoganamento.

Il sistema si fondava sul principio dell’unione doganale europea, sancito dall’articolo 26 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vieta l’introduzione di dazi e tasse di effetto equivalente tra Stati membri e nei confronti delle merci provenienti da Paesi terzi, salvo quanto previsto dal diritto unionale.

Novità Legge di bilancio 2026: contributo di 2 euro per spedizione

L’articolo 1, commi 126-128, della Legge n. 199/2025 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un contributo pari a 2 euro per ciascuna spedizione di valore non superiore a 150 euro proveniente da Paesi extra-UE.

Il legislatore qualifica tale prelievo come:

  • contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali.

La misura si applica alle spedizioni oggetto di immissione in libera pratica nel territorio italiano.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

A seguito dell’entrata in vigore del contributo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è intervenuta con le circolari n. 37 del 2025, n. 1 del 2026 e n. 4/D del 2026, fornendo un progressivo inquadramento interpretativo della nuova disciplina.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il contributo non si applica alle operazioni di rientro delle merci nel territorio doganale dell’Unione europea e ha definito un regime transitorio valido nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 28 febbraio 2026, al fine di consentire agli operatori un adeguamento graduale alle nuove disposizioni. Ulteriori precisazioni hanno riguardato le modalità di determinazione del valore della spedizione, profilo centrale per l’individuazione dell’ambito applicativo del prelievo.

Sotto il profilo giuridico, l’ADM ha precisato che il contributo non integra un diritto doganale in senso proprio, ma costituisce un onere amministrativo riconducibile all’articolo 52 del Regolamento (UE) n. 952/2013, recante il Codice doganale dell’Unione.

Modalità operative di riscossione del contributo

Il contributo di 2 euro è riscosso nell’ambito della procedura di sdoganamento e viene normalmente anticipato dall’operatore doganale o dal corriere incaricato della presentazione della dichiarazione. L’importo è successivamente addebitato al destinatario della spedizione insieme agli altri oneri connessi all’importazione, quali l’IVA e le eventuali spese di gestione. Non sono previste modalità alternative di esclusione del contributo qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla legge.

Le criticità evidenziate da Assonime

La circolare Assonime n. 2/2026 formula una serie di rilievi sia sul piano economico sia sul piano giuridico.

Criticità relative alla determinazione del valore

Secondo Assonime, i criteri adottati dall’ADM per individuare le spedizioni soggette al contributo si fondano sulla modalità dichiarativa utilizzata e non esclusivamente su elementi oggettivi intrinseci alla merce.

Questa impostazione può determinare:

  • disomogeneità applicative;
  • incertezza interpretativa;
  • potenziali disparità di trattamento tra operatori.

Dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea

La circolare evidenzia possibili profili di incompatibilità con:

  • l’articolo 26 TFUE, che vieta dazi e tasse di effetto equivalente;
  • la disciplina del Codice doganale dell’Unione;
  • la franchigia ancora formalmente vigente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1186/2009.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha qualificato come tassa di effetto equivalente qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente che colpisca le merci al momento dell’ingresso nel territorio doganale.

Il contributo italiano:

  • si applica in modo generalizzato;
  • non è collegato a controlli specifici effettivamente svolti;
  • incide sulle merci in ragione dell’ingresso nel territorio doganale.

Secondo Assonime, tali elementi potrebbero avvicinare la misura a un prelievo di natura doganale, indipendentemente dalla qualificazione formale adottata dal legislatore nazionale.

Distorsioni concorrenziali e sviamento dei flussi logistici

L’introduzione di un prelievo nazionale non armonizzato può influenzare le scelte logistiche degli operatori.

Assonime rileva che gli operatori potrebbero:

  1. Immettere le merci in libera pratica in altri Stati membri in cui il contributo non è previsto.
  2. Trasferire successivamente le merci in Italia mediante trasporto intra-UE.

Questo fenomeno può determinare:

  • distorsioni della concorrenza tra Stati membri;
  • penalizzazione degli hub logistici italiani;
  • aumento dei trasporti intra-UE con conseguente impatto ambientale.

Coordinamento con le misure unionali future

Dal 1° luglio 2026 è prevista l’introduzione di un prelievo forfettario unionale di 3 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.

Inoltre, nell’ambito della riforma del Codice doganale dell’Unione, è prevista l’introduzione di una handling fee europea per la gestione delle attività di sdoganamento connesse alle vendite a distanza.

Secondo Assonime, l’anticipazione italiana:

  • può determinare una duplicazione dei prelievi;
  • genera incertezza normativa;
  • pone problemi di coordinamento e proporzionalità.

Considerazioni operative

Alla luce delle criticità evidenziate e in attesa di eventuali interventi correttivi o di un più chiaro coordinamento con la disciplina unionale, le imprese importatrici, gli operatori logistici e gli spedizionieri sono chiamati a un’attenta gestione del nuovo contributo.

In primo luogo, risulta essenziale verificare con precisione il valore delle spedizioni, adottando criteri di determinazione coerenti e adeguatamente documentati, al fine di ridurre il rischio di contestazioni in sede doganale. Parallelamente, è opportuno monitorare in modo costante i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con particolare attenzione agli aspetti dichiarativi e alle modalità operative applicative.

Sotto il profilo economico e organizzativo, le imprese dovrebbero valutare l’impatto del contributo sui modelli distributivi, soprattutto nell’ambito delle vendite a distanza, analizzando i possibili effetti sui margini e sulla competitività. In tale contesto, può rendersi necessario esaminare eventuali scenari di riorganizzazione logistica, tenendo conto non solo dei costi diretti del prelievo, ma anche dei potenziali rischi giuridici e degli oneri indiretti connessi alla gestione dei flussi transfrontalieri.

Infine, occorre considerare che dal 1° luglio 2026 è prevista l’introduzione di un prelievo unionale sulle spedizioni di modico valore. La prospettiva di una possibile sovrapposizione di oneri impone un approccio prudente e una pianificazione strategica, orientata a garantire la sostenibilità economica delle operazioni e la conformità al quadro normativo in evoluzione.

La disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2026, pur collocandosi nel percorso di riforma del sistema doganale europeo, presenta profili di complessità applicativa e possibili tensioni con il diritto unionale. In tale contesto, un intervento di coordinamento normativo appare funzionale a garantire certezza del diritto, neutralità concorrenziale e stabilità dei flussi commerciali.
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