Sponsorizzazioni sportive: deducibilità e onere della prova
Pubblicato il 17 febbraio 2026
In questo articolo:
- Costi di sponsorizzazione e onere della prova: la Cassazione ribadisce i presupposti della deducibilità
- I fatti oggetto di accertamento
- Le censure sollevate dal contribuente
- Il principio affermato in tema di sponsorizzazioni sportive
- Onere della prova in caso di contestazione
- Applicazione dei principi al caso esaminato
- Ricorso rigettato
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In tema di costi di sponsorizzazione, la presunzione di natura pubblicitaria prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 opera solo in presenza di specifici presupposti, tra cui l’effettiva finalità promozionale e lo svolgimento concreto dell’attività da parte del soggetto sponsorizzato.
In caso di contestazione, l’onere di provare esistenza, inerenza ed effettività del costo grava sul contribuente.
Costi di sponsorizzazione e onere della prova: la Cassazione ribadisce i presupposti della deducibilità
Con l’ordinanza n. 3157 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è tornata a pronunciarsi sul tema della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, con particolare riferimento all’applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e alla distribuzione dell’onere probatorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione euro 5.000, contestando la deducibilità di costi di sponsorizzazione sostenuti in favore di un’associazione sportiva dilettantistica.
I fatti oggetto di accertamento
Nel caso esaminato, l’Ufficio aveva disconosciuto i costi di sponsorizzazione ritenendoli non inerenti, privi di prova dell’effettivo pagamento e non idonei a dimostrare lo svolgimento di una concreta attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale del Veneto avevano confermato la legittimità della ripresa fiscale.
Avverso la decisione di secondo grado è stato quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in diversi motivi.
Le censure sollevate dal contribuente
Nel ricorso per cassazione, il contribuente ha contestato la legittimità dell’accertamento sotto diversi profili.
In particolare, ha dedotto l’asserita violazione dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, lamentato la carenza di motivazione dell’avviso e censurato la valutazione della documentazione prodotta, costituita da contratto, fattura, materiale fotografico e dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione sportiva.
Ha inoltre invocato la presunzione di deducibilità e contestato la motivazione relativa a interessi e sanzioni. Tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati.
Il principio affermato in tema di sponsorizzazioni sportive
Con riferimento all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, la Cassazione ha ribadito che la presunzione legale di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, entro il limite quantitativo previsto dalla norma, non opera in via automatica, ma è subordinata alla simultanea sussistenza di specifici presupposti.
Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. n. 4612/2023 e Cass. n. 4627/2023, nonché Cass. n. 20560/2022, la Suprema Corte ha precisato che la presunzione è “condizionata” alla compresenza dei seguenti elementi:
- il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica;
- deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa;
- la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato deve avere effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Onere della prova in caso di contestazione
Qualora, inoltre, l’Amministrazione finanziaria contesti l’effettività e l’inerenza del costo sulla base di elementi indiziari, grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, l’onere di dimostrare l’esistenza, l’effettività e l’inerenza della spesa.
Applicazione dei principi al caso esaminato
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato, con valutazione in fatto, la mancata prova del pagamento del corrispettivo, che si assumeva effettuato mediante assegno, nonché l’assenza di elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di una specifica attività promozionale.
Tale accertamento, fondato su un’analitica disamina del materiale probatorio, è stato ritenuto non sindacabile in sede di legittimità.
Interessi e sanzioni
Con riferimento, poi, agli interessi, la Corte ha ritenuto generica la doglianza del contribuente, rilevando che l’avviso di accertamento indicava puntualmente il relativo calcolo.
Quanto alle sanzioni amministrative, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia, affermando che la motivazione dell’irrogazione sanzionatoria era desumibile dalla parte motiva dell’atto impositivo.
Ricorso rigettato
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha integralmente rigettato il ricorso e condannato il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: la presunzione prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 non opera in modo automatico, ma richiede la prova dell’effettiva finalità promozionale e della concreta esecuzione della prestazione.
La mera produzione di contratto e fattura non è sufficiente a dimostrare la deducibilità del costo, qualora non sia fornita adeguata prova dell’effettività dell’operazione e del pagamento.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che valorizza il principio di effettività e il corretto riparto dell’onere probatorio in materia di costi deducibili.
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