Abuso del diritto: avviso nullo senza puntuale motivazione

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Abuso del diritto: avviso nullo senza puntuale motivazione

Il contraddittorio previsto in tema di imposte sui redditi è caratterizzato da un rigoroso procedimento d’instaurazione, con scansioni predeterminate in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite.

Va quindi considerato illegittimo l’avviso di accertamento che, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente circa l’esistenza di valide ragioni economiche o l’assenza di finalità elusive delle operazioni contestate, non fornisca, punto per punto, una specifica motivazione.

Difetto di specifica motivazione: avviso nullo

E’ sulla base di tali assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21350 del 26 luglio 2021, ha accolto il ricorso di una società contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva ad essa notificato.

Con l’avviso, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione il maggiore imponibile asseritamente dovuto, sul presupposto dell'esistenza, in violazione delle prescrizioni dell’art. 37-bis DPR n. 600/1973, di una serie di contratti al solo fine di trasferire imponibile da una società controllata alla controllante, così da consentirle di compensare i propri redditi con perdite pregresse.

La Suprema corte, a fronte delle decisioni di merito confermative dell’atto impositivo, ha giudicato fondato il rilievo mosso dalla società ricorrente per quel che concerne la violazione delle norme a tutela di un effettivo contraddittorio tra Fisco e contribuente.

La difesa della ricorrente, in particolare, aveva censurato un errore di diritto, atteso che la sentenza impugnata non aveva rilevato la nullità dell’avviso di accertamento in oggetto per difetto di una specifica motivazione: l’Ufficio finanziario non aveva preso posizione sui puntuali chiarimenti circa le ragioni economiche delle operazioni contestate offerti dalla società nella risposta al questionario fornito in sede amministrativa.

Elusione fiscale, procedimento d'instaurazione del contraddittorio

Gli Ermellini, ciò posto, hanno rilevato che la CTR, non avendo rilevato la nullità dell’avviso per difetto di specifica motivazione, non si era attenuta al principio di diritto enunciato pacificamente in sede di legittimità, secondo cui “In tema di imposte sui redditi, l’art. 37-bi, commi 4 e 5, del DPR n. 600 del 1973, prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite”.

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