Accentramento posizioni Inail: c’è tempo fino al 15 settembre
Pubblicato il 10 settembre 2025
In questo articolo:
- Cos’è l’accentramento Inail e a cosa serve
- Unificazione delle PAT in un’unica posizione assicurativa
- Gestione centralizzata
- Rilevanza per la determinazione del tasso Inail
- Chi può richiedere l’accentramento Inail: requisiti soggettivi e oggettivi
- Come si presenta la domanda di accentramento
- Competenza territoriale dell’Inail
- Documentazione
- Cosa succede dopo la presentazione della domanda
- Decorrenza dell’accentramento
- Cosa fare in caso di diniego
- Accoglimento domanda di accentramento Inail, in breve
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I datori di lavoro che svolgono attività in più sedi hanno la possibilità di inoltrare all'Inail entro il 15 settembre 2025, una domanda per ottenere l'accentramento presso un'unica sede delle posizioni assicurative relative ad attività lavorative non temporanee, in relazione all'anno 2026.
Cos’è l’accentramento Inail e a cosa serve
Si tratta di una procedura amministrativa mediante la quale un datore di lavoro con più sedi operative distribuite sul territorio nazionale può richiedere l’unificazione delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) in una sola PAT accentrante.
E’ dunque uno strumento che consente di ottimizzare la gestione assicurativa delle aziende multi-localizzate per semplificare e razionalizzare gli adempimenti connessi al pagamento del premio assicurativo e, soprattutto, alla determinazione dell’oscillazione del tasso medio di tariffa Inail.
Unificazione delle PAT in un’unica posizione assicurativa
Ogni datore di lavoro iscritto all’Inail dispone di un codice ditta che rappresenta il soggetto giuridico assicurante. Al suo interno sono presenti una o più PAT, ciascuna riferita a una specifica unità produttiva dotata di requisiti di autonomia tecnico-funzionale, come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 (oggi confluito nel D.Lgs. n. 81/2008).
Con l’accentramento, il datore di lavoro ha la possibilità di confluire più PAT in una sola posizione, denominata PAT accentrante, attiva a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda (ad esempio, per richieste inviate entro il 15 settembre 2025, l’accentramento sarà operativo dal 1° gennaio 2026).
NOTA BENE: questa operazione non implica l’eliminazione delle singole unità produttive, ma esclusivamente la soppressione delle PAT autonome e la loro sostituzione con una gestione unica sotto un’unica posizione assicurativa.
Gestione centralizzata
Uno degli effetti principali dell’accentramento è l’istituzione di una sola polizza dipendenti all’interno della PAT accentrante. Questa polizza deve contenere:
- tutte le lavorazioni già assicurate presso le PAT accorpate;
- le relative voci di tariffa secondo la classificazione prevista dalle tariffe dei premi Inail.
Grazie a questa centralizzazione, il datore di lavoro può gestire in modo unitario l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, effettuando un unico versamento del premio, relativo all’intero complesso aziendale.
Attenzione: l’accentramento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di mantenere la tracciabilità delle retribuzioni per ciascuna sede di lavoro. Questo obbligo resta vigente ai fini della corretta elaborazione del Libro Unico del Lavoro (LUL) e della rendicontazione statistica.
Rilevanza per la determinazione del tasso Inail
L’accentramento ha un impatto diretto sulla determinazione del tasso medio applicabile ai fini del calcolo del premio assicurativo Inail. Più precisamente, la PAT accentrante sarà soggetta a un coefficiente di oscillazione basato sulla sinistrosità aggregata di tutte le PAT accorpate, incluse anche quelle cessate entro il quadriennio oggetto di osservazione.
Ciò significa che:
- le denunce di infortunio e malattia professionale presentate nelle varie sedi aziendali vengono considerate in maniera cumulativa;
- la valutazione dell’andamento infortunistico viene centralizzata, incidendo in modo significativo sulla variazione del tasso.
Questa centralizzazione comporta vantaggi e criticità.
Da un lato, permette infatti una gestione più efficiente e omogenea del rischio assicurativo; dall’altro, può generare effetti distorsivi se alcune sedi hanno un profilo di rischio significativamente più alto o più basso rispetto alla media aziendale.
Per questa ragione, è fondamentale che il datore di lavoro effettui una valutazione ex ante, considerando attentamente la composizione produttiva e il profilo di rischio delle singole unità operative da accorpare.
L’accentramento Inail, infatti, non è un obbligo bensì una facoltà riconosciuta ai datori di lavoro con struttura organizzativa complessa.
Tuttavia, in presenza di una distribuzione territoriale estesa e di un’articolazione produttiva omogenea, questa opzione può risultare particolarmente vantaggiosa in termini di:
- snellimento degli adempimenti amministrativi;
- razionalizzazione della gestione assicurativa;
- possibilità di monitoraggio unitario della sinistrosità.
Va infine evidenziato che l’accentramento ha efficacia esclusivamente ai fini Inail e non produce effetti sugli adempimenti contributivi verso altri enti (ad esempio, INPS), né incide sulle responsabilità di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro, che restano riferibili a ciascuna unità produttiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Chi può richiedere l’accentramento Inail: requisiti soggettivi e oggettivi
Esistono precisi requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere soddisfatti per la legittima presentazione della domanda di accentramento, da inoltrare entro il 15 settembre 2025 con effetto dal 1° gennaio 2026.
Requisiti soggettivi
Possono richiedere l’accentramento esclusivamente quei datori di lavoro che si trovino nelle seguenti condizioni.
1. Articolazione territoriale estesa
Per accedere alla procedura è necessario che il datore di lavoro presenti una diffusione delle sedi operative su più territori, anche appartenenti a diverse province o regioni. In altri termini, non è sufficiente avere più reparti o uffici all’interno di uno stesso stabilimento, ma è richiesto che vi sia una pluralità di unità produttive fisicamente e funzionalmente distinte, localizzate in ambiti geografici differenziati.
Esempio: una società che gestisce filiali commerciali in più regioni italiane (es. Lombardia, Lazio, Emilia Romagna) può richiedere l’accentramento, poiché ciascuna sede rappresenta un’unità produttiva distinta con propria PAT.
2. Presenza di più sedi produttive sul territorio nazionale
La presenza di più unità produttive attive è un elemento essenziale. L’Inail definisce l’unità produttiva come il luogo dove si svolge una o più lavorazioni autonome, dotate di autonomia tecnico-funzionale e, in alcuni casi, finanziaria. Tali caratteristiche devono risultare dalla documentazione aziendale e dalla struttura organizzativa dell’impresa.
La normativa non impone un numero minimo di sedi, ma è implicito che l’accentramento sia giustificabile solo in presenza di una struttura aziendale che comporta più PAT, poiché in assenza di pluralità di posizioni territoriali la domanda perderebbe di significato.
Requisiti oggettivi
Questi elementi riguardano lo stato delle posizioni assicurative e la natura delle attività esercitate.
1. Esistenza di più PAT attive o cessate nel quadriennio
La domanda di accentramento deve contenere l’elenco di tutte le PAT attive alla data di presentazione, nonché delle PAT cessate nel quadriennio precedente. Questo elenco è necessario perché l’Inail considera anche le PAT cessate ai fini del calcolo della sinistrosità media, elemento determinante per la determinazione dell’oscillazione del tasso medio di tariffa.
Periodo di osservazione: si fa riferimento al primo quadriennio dell’ultimo quadriennio utile ai fini della valutazione della sinistrosità aziendale. Anche le PAT cessate nel periodo osservato sono rilevanti in quanto possono contenere eventi infortunistici che influenzano la media complessiva.
NOTA BENE: la cessazione della PAT deve essere intervenuta entro il periodo di osservazione, non oltre. Non è sufficiente perciò che una sede sia stata operativa in passato; è necessario che la relativa posizione assicurativa sia stata attiva o cessata recentemente, in modo da rientrare nella finestra temporale esaminata dall’Inail.
2. Assenza di attività esclusivamente temporanee
L’accentramento non è ammesso per attività che abbiano carattere esclusivamente temporaneo, indipendentemente dalla loro durata effettiva. Questo principio risponde alla logica assicurativa secondo la quale una lavorazione temporanea non può essere considerata come unità produttiva stabile, e dunque non giustifica l’istituzione (né l’accentramento) di una PAT.
Le attività temporanee sono soggette infatti a una gestione separata mediante Denuncia dei Lavori Temporanei (DLT) e rientrano in un regime assicurativo specifico. Pertanto, eventuali PAT attivate unicamente per cantieri, appalti, manifestazioni o altre attività a termine non possono essere oggetto di accentramento.
Ad esempio, un’impresa edile con cantieri mobili su tutto il territorio nazionale non può chiedere l’accentramento per quelle attività che, pur avendo PAT dedicate, sono qualificate come “temporanee” e non configurano unità produttive permanenti.
Come si presenta la domanda di accentramento
Scadenza
Il termine per la presentazione della domanda di accentramento Inail è fissato inderogabilmente al 15 settembre 2025.
Si tratta di una scadenza annuale stabilita dalle istruzioni operative dell’Istituto, necessaria per consentire, in caso di accoglimento, l’attivazione della PAT accentrante a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo (cioè il 1° gennaio 2026).
Il mancato rispetto di questa scadenza comporta pertanto la decadenza della possibilità di accentramento per l’anno in corso: dunque, i datori di lavoro interessati devono pianificare per tempo la predisposizione della documentazione e l’invio dell’istanza, tenendo conto anche dei tempi tecnici interni alla propria struttura aziendale e/o ai consulenti incaricati.
Modalità di invio
La domanda deve essere presentata alla struttura Inail territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla tipologia di accentramento richiesta (provinciale, regionale, interregionale o nazionale). L’invio può avvenire tramite:
- PEC (Posta Elettronica Certificata), utilizzando l’indirizzo ufficiale della sede Inail competente;
- raccomandata A/R, con ricevuta di ritorno che attesti l’avvenuta presentazione nei termini;
- consegna a mano, con rilascio di ricevuta di protocollo.
Competenza territoriale dell’Inail
La competenza territoriale per la gestione della domanda varia in funzione dell’ambito geografico dell’accentramento richiesto.
Se il datore di lavoro intende accorpare solo PAT situate nella stessa provincia, la competenza è attribuita alla sede provinciale Inail in cui ricade la sede legale o la sede amministrativa dell’azienda. Sarà tale ufficio quindi a ricevere, istruire e deliberare sulla domanda, emettendo un provvedimento di accoglimento o diniego entro centoventi giorni dalla ricezione.
Nei casi di accentramento su scala interregionale o nazionale, ossia quando le PAT da accorpare sono distribuite su più province e regioni, la competenza è attribuita alla direzione regionale Inail del territorio in cui ha sede l’unità produttiva individuata come accentrante.
Tuttavia, per gli accentramenti di dimensione interregionale o nazionale è previsto un ulteriore livello di controllo: il parere obbligatorio e preventivo della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo (DCRA), che interviene per valutare la coerenza organizzativa e assicurativa dell’accentramento richiesto, alla luce della complessità del caso e della sua estensione territoriale.
Documentazione
Perché l’Inail possa istruire correttamente la domanda e valutarne l’ammissibilità, è necessario che l’istanza sia completa in ogni sua parte e corredata da specifici documenti.
1. Elenco delle PAT attive alla data di presentazione
Deve essere fornito un elenco dettagliato di tutte le PAT ancora operative al momento dell’invio della domanda. Per ciascuna posizione assicurativa è necessario indicare:
- il codice PAT;
- la denominazione dell’unità produttiva corrispondente;
- la sede operativa (indirizzo completo);
- le lavorazioni assicurate e le relative voci di tariffa.
2. Elenco delle PAT cessate nel quadriennio precedente
È inoltre obbligatorio includere nella domanda l’elenco delle PAT cessate nel quadriennio precedente, cioè nei quattro anni antecedenti la presentazione della domanda. Anche in questo caso, per ogni PAT devono essere forniti:
- il codice identificativo;
- la data di cessazione;
- la tipologia di lavorazione svolta;
- eventuali elementi rilevanti ai fini della sinistrosità.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda
Ricevuta la domanda di accentramento, l’Istituto ha un termine massimo di centoventi giorni per esprimersi con un provvedimento espresso. Tale provvedimento può concludersi con:
- accoglimento della domanda, con conseguente avvio delle operazioni di cessazione delle PAT accentrate e di istituzione della nuova PAT accentrante;
- diniego esplicito, motivato in base a carenze documentali, assenza di requisiti soggettivi o oggettivi, incoerenza tra la struttura organizzativa e la richiesta di accentramento.
Durante i centoventi giorni, l’Inail può peraltro richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, che dovranno essere forniti entro i termini indicati per evitare la sospensione o la chiusura dell’istruttoria.
Trascorsi il termine di centoventi giorni senza che l’Inail abbia adottato un provvedimento espresso, opera il meccanismo del silenzio-rigetto.
Decorrenza dell’accentramento
Nel caso in cui la domanda venga accolta, l’effetto dell’accentramento non è immediato, ma ha decorrenza al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso specifico dell’anno 2025, considerando che il termine di presentazione è fissato al 15 settembre 2025, la decorrenza effettiva sarà il 1° gennaio 2026.
A partire da tale data:
- tutte le PAT oggetto di accentramento saranno cessate con effetto al 31 dicembre 2025;
- sarà istituita una nuova PAT accentrante, attiva dal 1° gennaio 2026, contenente una polizza dipendenti con tutte le lavorazioni precedentemente assicurate;
- sarà effettuato l’aggancio formale tra le PAT cessate e la nuova posizione, anche ai fini della continuità delle coperture assicurative e del calcolo della sinistrosità;
- sarà ricalcolata l’oscillazione del tasso e sarà emesso il provvedimento 20SM 2026 riferito alla nuova PAT.
Questi adempimenti saranno gestiti dalla sede Inail competente, che emetterà i provvedimenti amministrativi conseguenti all’accoglimento della domanda.
Cosa fare in caso di diniego
Nel caso in cui l’Inail respinga la domanda, il datore di lavoro ha la possibilità di impugnare il diniego e attivare un procedimento di opposizione amministrativa.
L’opposizione deve essere presentata allo stesso organo competente che avrebbe dovuto emanare il provvedimento, ossia:
- alla sede provinciale Inail in caso di accentramento provinciale;
- alla direzione regionale Inail, se la richiesta riguardava un accentramento interregionale o nazionale.
L’Inail valuterà l’opposizione e potrà confermare il rigetto, fornendo ulteriore motivazione, riformare il provvedimento iniziale, accogliendo la domanda e dando seguito all’accentramento o richiedere ulteriori chiarimenti prima di pronunciarsi.
Accoglimento domanda di accentramento Inail, in breve
|
Adempimento |
Descrizione |
Data o decorrenza |
Soggetto responsabile |
|---|---|---|---|
|
Cessazione PAT accorpate |
Chiusura di tutte le PAT oggetto di accentramento |
31 dicembre 2025 |
Inail |
|
Istituzione PAT accentrante |
Creazione di una nuova posizione assicurativa unica |
1° gennaio 2026 |
Inail |
|
Attivazione polizza dipendenti unica |
Inserimento delle lavorazioni e voci di tariffa già presenti nelle PAT cessate |
1° gennaio 2026 |
Inail |
|
Aggancio tra PAT cessate e nuova PAT |
Collegamento tecnico e amministrativo per finalità assicurative e di tracciabilità |
A seguito della nuova PAT |
Inail |
|
Rielaborazione sinistrosità |
Calcolo della sinistrosità aggregata relativa al quadriennio di osservazione |
Fine 2025 - inizio 2026 |
Inail |
|
Calcolo nuovo tasso medio Inail |
Determinazione del tasso medio in base ai dati delle PAT accorpate |
Anno di competenza 2026 |
Inail |
|
Emissione atti di variazione |
Provvedimenti formali relativi alla cessazione delle vecchie PAT e alla nuova PAT accentrante |
Entro primo trimestre 2026 |
Inail |
|
Emissione provvedimento 20SM 2026 |
Ufficializzazione del tasso medio applicabile alla nuova PAT accentrante |
Entro il 31 marzo 2026 (stima) |
Inail |
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