Accertamento fiscale. Sì agli elementi tratti dalla lista “Pessina”

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Accertamento fiscale. Sì agli elementi tratti dalla lista “Pessina”

Con sentenza n. 17183 depositata il 26 agosto 2015, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza d’appello che, nell’ambito di un procedimento di accertamento fiscale, aveva negato valore indiziario ai contenuti di alcuni files rinvenuti nel computer sequestrato all’Avv. Pessina, avvocato che era stato tratto in arresto nel 2009 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per fatti di riciclaggio.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, il giudice d’appello aveva erroneamente applicato la disciplina in tema di presunzioni.

L’organo giudicante, infatti – a detta della Corte – non aveva tenuto conto della tesi generale secondo cui il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che d’imposta sul valore aggiunto, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni caratteristici della prova per presunzioni.

Detti elementi, infatti, non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché “qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa”.

Ed è nella categoria delle presunzioni semplici che può essere ravvisata la via attraverso cui le prove atipiche possono entrare nel processo, presunzioni semplici i cui requisiti tipici non possono essere stabiliti a priori, conseguendo unicamente alla “concreta valutazione del contenuto indiziario degli elementi tipici”.

Spetta, quindi, al giudice di merito valutare i requisiti di gravità, precisione e concordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio, attraverso un esame che non deve essere “parcellizzato”.

In tale contesto, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità.

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Lista Pessina, ok all’uso come prova atipica - Bartelli

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