Accessi documentale e civico. Guida dalle Entrate

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Accessi documentale e civico. Guida dalle Entrate

Ventitré pagine di Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato. Con il provvedimento n. 280693 del 4 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate diffonde un vademecum su criteri e modalità per l’esercizio dei tre tipi di accesso a dati e documenti formati o detenuti dall’Agenzia al momento della richiesta.

L’Agenzia, si precisa, non è tenuta ad elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Allo scopo, sono resi disponibili sul sito, nell’apposita sezione, i modelli da utilizzare per la presentazione delle relative richieste.

Accesso documentale

Può essere informale o formale ed è il diritto, riconosciuto agli interessati o su delega dell’interessato, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall’Agenzia.

Sono interessati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso documentale; mentre, sono controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto e degli atti connessi, che dall'esercizio dell'accesso documentale vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, come individuati nell’articolo 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990 e nel D.P.R. n. 184 del 2006.

Contro l’eventuale diniego all’accesso, espresso o tacito, e contro i provvedimenti di limitazione e differimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo, ovvero alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, a norma dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e secondo le modalità di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 184 del 2006.

Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Per accesso civico semplice si intende il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Agenzia delle Entrate abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del predetto decreto legislativo.

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Agenzia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Controinteressati sono i soggetti individuati in base alla richiesta di accesso civico generalizzato, che dall’esercizio dell’accesso stesso vedrebbero compromessi i loro interessi privati, quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali (articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Avverso il diniego del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

Per l’accesso generalizzato, i provvedimenti emanati sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla relativa conoscenza, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

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