Accesso agli atti del procedimento tributario in presenza di interesse giuridico rilevante

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Con sentenza n. 53 depositata il 13 gennaio 2010, il Consiglio di stato ha accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso il provvedimento con cui gli era stato negato l'accesso alla documentazione relativa ad un procedimento tributario che lo aveva visto coinvolto. Il ricorrente, dopo aver aderito ad una conciliazione giudiziale che aveva comportato l’estinzione di due giudizi pendenti mediante declaratoria di cessata materia del contendere, si era visto instaurare, nei propri confronti, un procedimento penale per le stesse vicende tributarie e, per questo, aveva fatto istanza all’Ufficio delle Entrate per accedere alla documentazione che lo riguardava. Ma l'accesso gli era stato negato. Da qui il ricorso, dapprima al Tar ed ora dinanzi al Consiglio di stato.

Secondo il Collegio, nel caso in esame occorreva far riferimento ad una lettura costituzionalmente orientata del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario - per come sancito dall’articolo 24 della Legge n. 241 del 1990 - “alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti di cui trattasi è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo”. Inoltre - continua il Consiglio - lo stesso articolo 24, al settimo comma, garantisce comunque l’accesso “a quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. E nel caso di specie, vi era, in capo all’appellante, un interesse giuridicamente rilevante, tenuto conto che lo stesso era chiamato a difendersi in un parallelo procedimento penale iniziato nei suoi confronti.
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