Accettazione della lettera di licenziamento come ricevuta

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Con sentenza n. 18731 del 6 agosto 2013, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da una società contro la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano confermato la dichiarazione di illegittimità del licenziamento dalla stessa intimato a un proprio dipendente.

La datrice di lavoro aveva adito i giudici di legittimità lamentando che la sentenza di secondo grado fosse affetta da un vizio di motivazione in quanto il giudice del gravame aveva erroneamente ritenuto che l'accettazione della lettera di recesso da parte del lavoratore fosse una mera ricevuta quando, in realtà, la stessa concretizzava una risoluzione consensuale ex articolo 1372 del Codice civile.

Secondo la Suprema corte, tuttavia, detta censura non era idonea a scalfire l'impianto motivazionale della decisione impugnata fondata, oltre che sul significato dell'accettazione da parte del dipendente della lettera di licenziamento, anche sulla non ravvisabilità di una condotta concorrenziale del predetto, “la cui sussistenza avrebbe potuto giustificare la volontà del lavoratore di accettare un licenziamento che nella sostanza si sovrapponesse solo formalmente ad un patto solutorio intervenuto tra le parti”.
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