Addebito al marito infedele

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18235 del 12 agosto 2009, ha respinto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui i giudici di merito gli avevano addebitato la separazione a causa dei continui tradimenti nei confronti della moglie scozzese. L'uomo si era opposto sostenendo che la crisi matrimoniale in realtà era dipesa dal fatto che la ex coniuge si era allontanata, per diverso tempo, dalla casa coniugale per rendersi indipendente dal marito e dai figli. Dalle risultanze del processo era invece emerso che la donna era tornata in Scozia per assistere la madre malata e che, comunque, i tradimenti erano precedenti al periodo in cui era stata lontana. Secondo la Corte, la definitiva frattura del rapporto coniugale era infatti dipesa “dalla reiterata violazione da parte del marito dell'obbligo di fedeltà coniugale che, integrando un comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio e segnatamente di un obbligo ricompreso tra doveri reciproci dei coniugi costituiva causa sufficiente ai fini dell'addebito, senza necessità di ulteriore verifica dell'assolvimento o meno degli altri”.
Links Anche in
  • ItaliaOggi – Avvocati Oggi, p. VI – E' concesso tornare da mammà - Alberici

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