Agenzie, assunzioni con sconti

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L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha emanato la circolare n. 44, del 15 marzo, a mezzo della quale detta le istruzioni per la fruizione delle misure agevolative introdotte dall’articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs n. 276/2003. Questa norma prevede benefici per le agenzie che assumano, con contratti di durata non inferiore a nove mesi, lavoratori svantaggiati che ricevono un trattamento economico di disoccupazione, mobilità o altro sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione. A fronte dell’assunzione, le agenzie di somministrazione ricevono, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, sino alla scadenza del trattamento previdenziali, un duplice beneficio economico (fiscale e contributivo): il diritto alla detrazione dalla retribuzione lorda dell’importo dell’indennità che l’Istituto continua ad erogare e lo sconto dai contributi complessivamente dovuti – per le sole assunzioni di lavoratori che ricevono il trattamento di mobilità e disoccupazione - di una somma corrispondente ai contributi figurativi riconosciuti sull’indennità previdenziale.  

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