Esonero contributivo per agenzie di viaggio: istruzioni per conguaglio

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Esonero contributivo per agenzie di viaggio: istruzioni per conguaglio

Con il messaggio 29 settembre 2022, n. 3549, l’Istituto Previdenziale fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno ricevuto l’accoglimento della richiesta di decontribuzione di cui all’articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Si rammenta che l’esonero – riparametrato e applicato su base mensile - è riconosciuto fino ad un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 ed è fruibile fino al 31 dicembre 2022.

Importo autorizzato e istanza di riesame

Dopo aver effettuato le verifiche, l’Istituto Previdenziale ha autorizzato:

  • la fruizione dell’esonero secondo quanto richiesto dal datore di lavoro, c.d. istanza “accolta provvisoria” (in caso di coerenza tra l’importo richiesto e quello calcolato dall’Istituto);
  • l’importo calcolato dall’Istituto, c.d. istanza “accolta parziale provvisoria”, laddove quello richiesto dal datore sia risultato superiore rispetto a quello calcolato dai sistemi informatici dell’Inps.

Coloro che hanno ricevuto l’esito di un’istanza “accolta parziale provvisoria” potranno presentare – entro il 13 ottobre 2022 – una domanda di riesame alla Struttura territoriale competente.

La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo al modulo di domanda “AT_2TER”, ove sarà possibile, tramite la funzionalità “Allega documentazione”, integrare gli elementi probanti al fine del riconoscimento dell’esonero per un importo superiore.

Terminate le operazioni di riesame, l’Inps fornirà i definitivi importi massimi fruibili a titolo di esonero.

La domanda si intende rigettata in caso di mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente (entro 30 giorni dalla richiesta di riesame), fermo restando il diritto alla fruizione dell’esonero nell’importo precedentemente individuato.

Flusso Uniemens

I datori di lavoro in possesso del CA “2J” entro il 30 giugno 2022, per fruire dell’esonero dovranno esporre nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022:

  • il codice causale di nuova istituzione “L572”, avente il significato di “Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022”;
  • l’importo dell’esonero nell’elemento <ImportoACredito>.
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