Agevolazioni e incentivi anche senza il DURC?

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Agevolazioni e incentivi anche senza il DURC?

L’esonero contributivo per l’anno 2016

L’art. 1 commi 178-181 della L. n. 208/15 (c.d. Legge di stabilità 2016) ha riproposto l’esonero - già previsto su base triennale dalla Legge 190/14 (c.d. Legge di stabilità 2015), - dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2016. L’esonero è stato tuttavia temporalmente limitato a due anni ed è stata altresì ridotta la misura in ragione pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di €. 3.250 su base annua.
Restano invece immutate le condizioni di fruizione della decontribuzione, con la conseguenza che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non deve essere stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. E nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della L. n. 208 cit. (01/10/2015-31/12/2015), il lavoratore medesimo non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Tali condizioni si aggiungono a quelle fissate dai principi generali in materia di incentivi all’assunzione e segnatamente poste dall’art. 1 commi 1175 e 1176 della L. n. 296/2006 e, da ultimo, con l’art. 31 del D.lgs. n. 150/15 (decreto attuativo della legge 183/2014, il cd. Jobs Act).
Con il presente contributo si concentrerà l’attenzione sul portato applicativo dell’art. 1 commi 1175 e 1176 della L. n. 296 cit., letto alla luce delle recenti modifiche apportate dall’art. 4 del D.L. n. 34/14, in materia di semplificazione del Documento unico di regolarità contributiva (di seguito per brevità DURC).

I principi contenuti nell’art. 1 comma 1175 e 1176 della L. n. 296/06

Come noto, l’art. 1 commi 1175 e 1176 della L. n. 296 cit. richiede che la regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale venga dimostrata dal datore di lavoro mediante il possesso del DURC. Ai fini della fruizione delle agevolazioni, la stessa previsione richiede anche che il datore di lavoro osservi “gli altri obblighi di legge”, e che rispetti gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il nuovo DURC on line e la procedura di regolarizzazione

Come testé accennato, l’osservanza della disciplina previdenziale si concretizza nel conseguimento del DURC. L’art. 31 comma 8 del D.L. n. 69/2013 conv. con mod. dalla L. n. 98/13 nel prevedere “semplificazioni” alla disciplina del rilascio del DURC, ha disposto che in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC “gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC […] invitano l’interessato […] a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.
Sulla materia è poi intervenuto l’art. 4 del D.L. 34 cit., che ha disciplinato nuovamente la materia, e al fine di apportare una significativa semplificazione alla procedura di rilascio del documento, ha smaterializzato quest’ultimo, consentendo ai soggetti interessati di verificare, con un’unica interrogazione e in tempo reale tramite il servizio “Durc On Line”, la regolarità contributiva del datore di lavoro.
L’attuazione della previsione è stata demandata ad apposito decreto interministeriale, all’uopo emanato il 30 gennaio 2015 (di seguito per brevità D.I.), il quale, all’art. 4, ha disciplinato il procedimento di regolarizzazione applicabile degli Enti tenuti al controllo nel caso di accertamento di violazioni preclusive al rilascio del DURC (c.d. DURC interno).
In particolare, è stato previsto che l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettano tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, l’invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, potrà regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 19/2015, ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine, ma comunque prima della definizione dell’esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità, tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso la regolarizzazione, nel caso rappresentata dal versamento delle somme, dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione, nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta (cfr. INPS circolare n. 126 del 2015).
Secondo l’interpretazione diffusa, anche in seguito al D.L. n. 34 cit., il possesso del DURC rappresenta condizione sine qua non per la fruizione delle agevolazioni contributive. Tale convincimento si basa sul presupposto per cui la concessione delle agevolazioni viene necessariamente correlata all’applicazione dell’art. 1 comma 1175 della L. n. 296 cit., che richiede alla parte datoriale di conseguire il possesso di tale documento, osservando gli adempimenti descritti nel D.M. del 2007, emanato in attuazione dell’art. 1 comma 1176 della L. n. 296 cit..
Tuttavia tale tesi potrebbe presentare spunti di riflessione.

Illeciti previdenziali e agevolazioni contributive: la funzione dell’allegato A

Nel nuovo servizio “DURC On Line”, l’art. 4 comma 2 lett. c) del D.L. n. 34 cit. ha demandato al D.I. il compito di individuare le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative al rilascio del DURC, onde conseguire il godimento di benefici normativi e contributivi.
In attuazione del disposto normativo, le violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro sono state specificate dall’art. 8 comma 1 del D.I., mediante rinvio ad apposito allegato A, che, per espressa previsione regolamentare, costituisce parte integrante del decreto stesso.
Tale tabella A contiene l’elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del DURC e i periodi temporali entro i quali opera siffatta preclusione. Tuttavia tra le disposizioni accluse nell’allegato, se si escludono la violazione in materia di lavoro sommerso e la violazione in tema di pause e riposi, si annoverano solo illeciti penali, posti a presidio della persona del lavoratore e della sicurezza del lavoro, mentre nessuna menzione viene fatta circa gli illeciti di matrice previdenziale.

Il carattere tassativo dell’allegato A

Al riguardo, se come pare ragionevole si assuma il carattere tassativo delle violazioni indicate nell’allegato A, si dovrebbe arguire conseguentemente che, al di fuori di tali fattispecie, non si rinverrebbero cause ostative al godimento di benefici normativi e contributivi, con la conseguente inoperatività, in tal caso, della procedura di regolarizzazione di cui all’art. 4 del D.I..
Tale assunto porta, in altre parole, a escludere la sussistenza di un rapporto di interdipendenza tra DURC e agevolazioni contributive, giacché queste ultime potrebbero essere fruite anche qualora venga accertato uno stato di irregolarità della parte datoriale, riconducibile a illeciti diversi da quelli descritti nell’allegato A, ovvero a violazioni che non attengano alla parte normativa ed economica degli accordi di lavoro (sul significato di parte economica e normativa del contratto cfr. Ministero del Lavoro: circolare n. 4 del 2004; risposta a interpello n. 25/I/0007573 del 21/12/2006; circolare 5 del 2008 e circolare 34 del 2008; nonché INPS circolare n. 74 del 2005). Sicché, ed esemplificando, un datore di lavoro che licenzi legittimamente un dipendente per giustificato motivo oggettivo, ma che non corrisponda il c.d. ticket licenziamento, commetterebbe una violazione senz’altro contributiva, preclusiva al rilascio del DURC, ma che, in quanto non compresa nell’allegato A, non sarebbe ostativa all’accesso alle agevolazioni contributive.

La lettura dell’allegato A alla luce dell’art. 1 comma 1175 della L. n. 296 cit.

A confutare tale assunto soccorre però la previsione di cui all’art. 1 comma 1175 della L. n. 296 cit., tuttora vigente, che condiziona la fruizione dei benefìci normativi e contributivi al rispetto degli “obblighi di legge”, implicitamente riferiti a quelli che conformano la normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, e al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC. Secondo tale prospettiva, pertanto, la regolarità attestata dal documento e la fruizione delle agevolazioni costituirebbero un assioma, poiché, per effetto della lettura integrata della prima parte dell’art. 1 comma 1175 della L. n. 296 cit., con gli artt. 4 e 8 del D.I., l’allegato A acquisirebbe una valenza esemplificativa e, come tale, sarebbe suscettibile di implementazione con ogni altra violazione, anche, ma non solo, di natura previdenziale, comunque ostativa al rilascio del DURC, il cui conseguimento sarebbe sempre da considerare essenziale per le finalità predette.
Trattasi questa di una prospettiva plausibile e che viene ovviamente seguita dalla prassi amministrativa (cfr. tra le tante circolare INPS n. 17 del 2015), ma che potrebbe essere rivisitata, qualora si valorizzi la soluzione interpretativa che ritiene abrogato l’art. 1 comma 1176 della L. n. 296 cit. e inapplicabile il comma 1175 nella parte in cui richiede, ai fini delle agevolazioni, il possesso del DURC, stante il nuovo assetto normativo positivizzato dalla previsione speciale di cui all’art. 4 del D.L. n. 34 cit. e dalla conseguente disciplina regolamentare contenuta nel nuovo D.I. del 30 gennaio 2015, emanato in sostituzione dell’abrogato D.M. del 24 ottobre 2007.

Una diversa prospettiva

In dettaglio, l’art. 4 del D.L. 34 cit. nel disciplinare ex novo il DURC smaterializzato, avrebbe prefigurato un servizio diverso e non più collegato al precedente quadro di riferimento, rimettendo alla norma regolamentare il compito di stabilire “i requisiti di regolarità, i contenuti, le modalità della verifica e le ipotesi di esclusione di rilascio [della documento]”. Nel fare ciò, alla previsione regolamentare è stata anche demandato di individuare, in una logica atomizzante, quelle che dovrebbero essere “le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Orbene, la scelta di riformare tutta la materia e di dedicare una disciplina autonoma agli illeciti preclusivi alle agevolazioni, nonché l’abrogazione del D.M. del 24 ottobre 2007 disposta dall’art. 10 del D.I. del 30 gennaio 2015, costituirebbero tutti elementi da cui supporre che l’accesso a tali benefici risulti condizionato, non più, come in passato, all’accertamento del possesso del DURC, ma al solo rispetto delle violazioni indicate nell’allegato A, qualificate, insieme alle ipotesi previste dall’art. 31 del D.lgs. n. 150 cit., come tipizzanti, la mera enunciazione di principio sull’osservanza degli obblighi di legge, contenuta nell’art. 1 comma 1175 della L. n. 296. Resterebbe invece pienamente operativa la possibilità per gli enti deputati al controllo di sindacare l’eventuale sussistenza di violazioni riguardanti la parte economico-normativa dei contratti, la cui efficacia, ai fini de quibus, avrebbe valenza immutata anche a seguito delle riforme apportate dal D.L. n. 34 cit..
Se si assume il quadro di forte crisi economica e di incentivazione all’occupazione in cui è stato emanato il D.L. n. 34 cit., la ratio sottesa all’opzione esegetica testé descritta sarebbe quella di distinguere, ai fini delle agevolazioni, l’entità e la natura delle inadempienze della parte datoriale e di precludere le misure incentivanti solo al cospetto di illeciti reputati di particolare gravità.

La connotazione pubblica degli interessi previdenziali e l’inderogabilità della relativa disciplina lasciano propendere per la prospettazione che considera tuttora necessario il DURC per la fruizione delle agevolazioni e correlativamente irrilevanti le considerazioni che si basano su distinguo centrati sulla tipologia della violazione commessa dalla parte datoriale. Certo è che l’illecito ostativo all’agevolazione deve comunque essere accertato con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo (es. ordinanza ingiunzione non opposta ovvero provvedimento giurisdizionale che abbia acquisito l’autorità di cosa giudicata) e a patto che il contravventore, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.I., non abbia estinto il procedimento penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria ai sensi degli art. 20 e ss. del D.lgs. n. 1994/758 e art. 15 del D.Lgs. n. 124/04, ovvero per oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del c.p..

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
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