ETS: esenzione imposta successione e nessun obbligo solidale

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ETS: esenzione imposta successione e nessun obbligo solidale

Imposta di successione: l’esenzione riconosciuta ai lasciti ereditari destinati agli enti non profit risulterebbe priva di efficacia qualora permanesse, anche in via residuale, una responsabilità solidale in capo a tali soggetti per l’imposta relativa ai legati disposti dal de cuius in favore di terzi.

Una simile responsabilità contrasterebbe con la finalità normativa di escluderli da ogni obbligo tributario.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n. 15743 del 12 giugno 2025 evidenziando che il principio affermato trova applicazione anche anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 7 della Legge n. 104/2024.

Esenzione imposta successione: nessuna responsabilità solidale per ETS

Nella specie, la Suprema corte si è pronunciata su un atto impositivo emesso nei confronti di un ente del Terzo Settore, beneficiario di un legato testamentario.

Esenzione per enti no profit

L’esenzione dall’imposta sulle successioni prevista per gli enti non profit riguarda i lasciti testamentari ricevuti da soggetti qualificati, come:

  • ONLUS;
  • enti del Terzo Settore.

Tale esenzione comporta che non è dovuta alcuna imposta sul valore dei beni o diritti ricevuti a causa di morte, qualora il beneficiario rientri tra i soggetti esenti.

L’obiettivo del legislatore è favorire finalità solidaristiche e di utilità sociale, escludendo integralmente tali enti dalla soggettività passiva dell’imposta successoria, sia in qualità di contribuenti diretti sia in via solidale rispetto ad altri beneficiari dell’eredità.

Le indicazioni della Cassazione

Ebbene, come detto, per la Cassazione l'esenzione prevista sarebbe vanificata dalla persistenza residuale a loro carico della responsabilità solidale per l'imposta dovuta sui legati disposti dal de cuius a favore di terzi, contraddicendo la ratio legís di preservare tale categoria di beneficiari dall'incidenza a qualsiasi titolo della pretesa impositiva.

Tale principio trova applicazione anche anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 7 della Legge n. 104 del 2024.

Di seguito il principio di diritto formulato dalla Suprema corte:

"In tema di imposta sulle successioni, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 4 luglio 2024, n. 104 (che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 36 della legge 31 ottobre 1990, n. 346), l'erede (nella specie, prima, ONLUS e, poi, ente del Terzo Settore) beneficiario dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, confermata dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e rinnovata dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non è soggetto a responsabilità solidale per l'imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo altrimenti vanificata la ratio legis di escluderne la soggettività passiva a qualsiasi titolo per l'obbligazione tributaria".
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