Agevolazioni FER (fonti di energia rinnovabile): Faq su cumulabilità e spese ammissibili
Pubblicato il 28 gennaio 2026
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La Misura PN RIC – Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)” prevede un insieme articolato di requisiti soggettivi e oggettivi che le imprese devono rispettare per accedere alle agevolazioni concesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Tali requisiti incidono in modo diretto sia sulla ammissibilità delle istanze sia sulla corretta impostazione del progetto di investimento, rendendo necessaria una puntuale verifica preliminare da parte dei soggetti proponenti e dei professionisti coinvolti.
Il Mase – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – ha puntualizzato nelle Faq del 20 gennaio 2026 specifici punti importanti. Tra questi:
- la definizione di unità produttiva e il possesso della piena disponibilità giuridica della stessa;
- la titolarità del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) e la corretta individuazione della localizzazione territoriale dell’intervento;
- l’individuazione delle spese ammissibili e non ammissibili, con specifiche esclusioni relative a forme di finanziamento quali leasing e noleggio operativo, ai costi di asseverazione e ai beni di importo unitario inferiore a 500 euro;
- il rispetto delle regole in materia di cumulabilità delle agevolazioni, nel quadro della normativa europea sugli aiuti di Stato e del divieto di doppio finanziamento.
Definizione e requisiti dell’unità produttiva
Ai fini dell’accesso alla Misura PN RIC, l’unità produttiva è definita come la struttura, o complesso di strutture, nella quale il soggetto proponente esercita stabilmente un’attività economica di produzione di beni o di erogazione di servizi, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
L’unità produttiva:
- deve essere censita nei sistemi camerali;
- può insistere su una singola particella catastale o su particelle catastali contigue;
- può riguardare anche porzioni di edifici, purché non nella piena disponibilità del medesimo soggetto su tutta la particella; in caso contrario, la richiesta deve riferirsi all’intero edificio.
Non sono ammissibili più istanze presentate dal medesimo soggetto sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, al fine di evitare il frazionamento artificioso degli interventi.
Piena disponibilità dell’unità produttiva
Il soggetto proponente deve dimostrare, alla data di presentazione dell’istanza, la piena disponibilità giuridica dell’unità produttiva oggetto dell’investimento.
Sono considerati titoli idonei:
- la proprietà;
- la locazione o altro diritto reale o personale di godimento, purché il contratto:
- sia debitamente registrato;
- abbia una durata coerente con i vincoli di stabilità dell’investimento (almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di erogazione del saldo).
Non costituisce titolo valido:
- il contratto di comodato d’uso gratuito, che non soddisfa il requisito della piena disponibilità.
In presenza di superfici pertinenziali comuni (ad esempio tetti o parcheggi condominiali), la disponibilità deve risultare da specifici atti autorizzativi o contrattuali, da richiamare espressamente nella Relazione Tecnica asseverata.
Titolarità del POD
Un requisito essenziale di ammissibilità è la titolarità del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) in capo al soggetto proponente.
In particolare:
- il POD deve essere attivo alla data di presentazione dell’istanza;
- il POD deve essere intestato al soggetto proponente;
- non sono ammissibili unità produttive per le quali la fornitura elettrica non sia ancora attiva o sia in fase di allaccio.
Eventuali variazioni successive del codice POD (ad esempio per ricodifiche del gestore di rete) devono essere tempestivamente comunicate al GSE, fermo restando il mantenimento della continuità funzionale dell’unità produttiva.
Localizzazione territoriale
La Misura PN RIC è territorialmente circoscritta. L’unità produttiva deve essere ubicata:
- in un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- in una delle seguenti Regioni:
- Campania
- Molise
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna;
- in aree industriali, produttive o artigianali, secondo quanto previsto dalle Regole Operative.
La sede legale dell’impresa può essere ubicata anche in una Regione diversa, purché l’unità produttiva interessata dall’intervento rispetti i requisiti territoriali sopra indicati.
Spese ammissibili e non ammissibili
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione dell’impianto FER, purché:
- sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- riferite a immobilizzazioni materiali nuove di fabbrica, acquistate a condizioni di mercato.
In particolare, rientrano tra le spese ammissibili:
- acquisto, trasporto e installazione dell’impianto fotovoltaico o termofotovoltaico e delle relative componenti;
- spese per la connessione alla rete elettrica nazionale;
- spese per la messa in esercizio;
- opere civili strettamente necessarie alla realizzazione dell’impianto;
- spese di progettazione, con esclusione dei costi di asseverazione.
Spese non ammissibili
Le FAQ del 20 gennaio 2026 individuano una serie di esclusioni esplicite, tra cui:
- leasing finanziario, incluse le operazioni di lease-back e sale and lease-back;
- noleggio operativo dell’impianto FER;
- spese sostenute nell’ambito di contratti EPC (Energy Performance Contract) in cui l’investimento sia a carico della ESCO;
- costi delle asseverazioni, sia tecniche sia relative allo stato di impresa in difficoltà;
- spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell’IVA;
- costi relativi a strutture non agevolabili, come la struttura portante delle pensiline, restando ammissibile la sola copertura fotovoltaica.
Tali esclusioni rispondono all’esigenza di garantire che l’agevolazione sostenga esclusivamente investimenti diretti e strutturali dell’impresa beneficiaria.
Cumulabilità delle agevolazioni
Le agevolazioni della Misura PN RIC sono soggette al divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 63, comma 9, del Regolamento (UE) 2021/1060.
Inoltre, i progetti:
- devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
- devono riferirsi a spese sostenute dopo tale data.
Agevolazioni non cumulabili
Il contributo PN RIC non è cumulabile, per gli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato, tra cui:
- aiuti notificati ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;
- aiuti concessi ai sensi di regolamenti di esenzione, inclusi gli aiuti “de minimis”;
- incentivi quali, a titolo esemplificativo:
- DM FER X;
- DM CACER;
- Energy Release (per la nuova capacità di generazione);
- agevolazioni per investimenti nella ZES unica.
Agevolazioni cumulabili
È invece ammesso il cumulo con agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato, a condizione che:
- il cumulo non comporti il superamento del costo complessivo ammissibile.
Rientra in tale ambito, ad esempio, il credito d’imposta Transizione 5.0, fermo restando il rispetto della disciplina specifica che lo regola.
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