Agevolazioni fiscali anche senza un piano di coltura purchè vi sia un miglioramento dell’efficienza aziendale

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Con la circolare n. 55/E del 22 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con lo scopo di fornire alcune delucidazioni circa le agevolazioni destinate alle cooperative e società forestali, destinate all'acquisto di fondi rustici, idonei a migliorare l'esercizio delle attività aziendali (articolo 7, comma 4, lettera b) della legge n. 984/1977).

L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario in quanto nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività inerenti il contenzioso tributario sono state individuate diverse controversie riguardanti proprio la revoca delle agevolazioni, ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria, concesse ai sensi del richiamato articolo 7, che recita così: “Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti: … b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”.

Al successivo articolo 10 della stessa norma si legge, inoltre, che: “I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge n. 3267/1923".

Alla luce di tutto ciò, molto spesso gli uffici delle Entrate, nel far rispettare l’applicazione delle suddette norme di legge, hanno ritenuto necessario che il beneficio del pagamento delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa fosse condizionato all’effettivo incremento dell’efficienza dell’azienda attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, da realizzarsi mediante effettivi interventi di forestazione sul fondo acquisito. Di conseguenza, in assenza di reali interventi di forestazione, gli uffici sono stati portati a disconoscere il beneficio concesso, imponendo così l’applicazione agli atti di acquisto posti in essere dalle cooperative e società forestali delle imposte di registro e ipotecarie in misura ordinaria.

Da tutto ciò ne è scaturito un elevato contenzioso che ha richiesto l’intervento diretto della Corte di Cassazione. L’orientamento giurisprudenziale che si è venuto a consolidare ha ribadito come la concessione dei benefici fiscali non deve essere necessariamente correlata alla sussistenza del piano di coltura, ma esclusivamente alla idoneità del fondo rustico acquisito dalle cooperative e società forestali ad aumentare “l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”.

Da qui, la conclusione dell’Agenzia che ha invitato i propri uffici a desistere dal contenzioso e ad abbandonare la pretesa tributaria nel caso in cui la motivazione del recupero si fondi esclusivamente sull’assenza di concreti interventi di forestazione, purchè, però, rilevi l’idoneità del fondo ad incrementare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito. Gli uffici possono continuare sulla via del giudizio instaurato solo nel caso di accertamento di assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della norma agevolativa.
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