Aggiudicazione della gara anche alla società mista

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Il Consiglio di Stato, con sentenza dell'11 gennaio 2011, n. 77, ha osservato come il divieto contenuto nell'art. 13, comma 1 e 2 del D.L. n. 223/2006 che non consente alle società a capitale pubblico o miste di partecipare ad affidamenti diretti e con gara, non opera per le società miste che svolgono l'attività sul mercato rispettando le regole dettate per la concorrenza.

Il C.d.S. ha rilevato che già con sentenza n. 4346/2009 è stato asserito “che le società miste che svolgono servizi pubblici locali non devono necessariamente avere un oggetto sociale esclusivo e limitato soltanto allo svolgimento di detti servizi”. Le società miste, quali soggetti giuridici di diritto privato, devono svolgere l'attività sul mercato rispettando le regole della concorrenza e “possono conseguire l’aggiudicazione di detti servizi pubblici locali solo nel rispetto delle ulteriori regole previste per i contratti pubblici”. In conclusione, le società miste possono gestire servizi pubblici e servizi strumentali.

Va quindi annullata la decisione del Tar che aveva decretato l'esclusione della società mista dall'aggiudicazione della gara.
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