Amianto, il datore è responsabile anche se l'esposizione è precedente

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La Cassazione, con sentenza n. 42128 del 12 novembre 2008, ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un operaio morto di cancro dopo che, in fabbrica, era stato esposto, per lungo tempo, alle fibre di amianto. Mentre, in primo grado, il Tribunale di Lecco aveva condannato, per omicidio colposo, i vertici aziendali della fabbrica dove la vittima aveva lavorato per più di 20 anni, i giudici della Corte d'appello di Milano avevano assolto gli imputati poiché era emerso che l'operaio avrebbe potuto aver contratto l'affezione altrove, sia presso gli altri opifici in cui aveva lavorato, sia negli stessi luoghi in cui dimorava, in prossimità della stazione ferroviaria. Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui i giudici di appello non hanno correttamente motivato l'assoluzione mentre il primo giudice, per contro, aveva fatto riferimento ad accertamenti compiuti valutando sia la situazione esistente nell'abitazione sia in considerazione della natura e del contesto delle attività lavorative precedenti.

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  • ItaliaOggi, p. 57 – Amianto, il datore è responsabile anche se l'esposizione è precedente - Alberici

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