Ammortizzatori sociali: stop alle aliquote contributive 2022

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Ammortizzatori sociali: stop alle aliquote contributive 2022

La riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ad opera della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) è in vigore dallo scorso 1° gennaio, ma le novità contributive non sono ancora, di fatto, operative.

È quanto emerge dalla nota del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro 25 febbraio 2022, prot. n. 1757, pubblicata lo scorso 1° marzo, che fa seguito al messaggio INPS n. 637 del 9 febbraio 2022.

La nota reca gli esiti di un incontro svoltosi tra i rappresentanti del CNOCDL ed i rappresentanti della Direzione Centrale dell’INPS il 15 febbraio 2022 sui nuovi obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali vigenti dal 1° gennaio 2022.

Ammortizzatori sociali: aliquote contributive applicabili

Il CNOCDL, con riferimento alle denunce contributive per la “gestione lavoratori dipendenti”, rende noto di aver concordato un "percorso di adeguamento" con l’INPS relativamente all'applicazione delle nuove aliquote contributive per gli ammortizzatori sociali vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Più nel dettaglio, gli accordi con l'INPS prevedono che i datori di lavoro debbano continuare a seguire le istruzioni operative valide al 31 dicembre 2021 fino alla pubblicazione della circolare INPS attuativa (secondo quanto anche chiarito dall'Istituto con il messaggio n. 637 del 2022).

Pertanto, fino a nuova comunicazione dell'INPS, le aziende sono tenute ad applicare le aliquote contributive in uso fino all’anno 2021.

Le nuove aliquote previste dalla legge di Bilancio 2022 saranno valide dal mese di competenza successivo alla pubblicazione della circolare dell'INPS. Ai datori di lavoro verranno indicati i codici istituiti dall'INPS per la denuncia e il recupero della differenza di aliquota dei mesi pregressi.

Su tali codici l’Istituto effettuerà successivi controlli.

Il recupero dell’arretrato sarà effettuato sul mese corrente e non sarà pertanto necessario reinviare i modelli Uniemens dei mesi precedenti.

L’operazione di recupero potrà essere applicata entro 3 mesi dalla pubblicazione della circolare INPS in via di emanazione.

La differenza di aliquota potrà essere versata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello del mese di competenza.

Ammortizzatori sociali: tool in arrivo

Nella stessa nota il CNOCDL fa presente che l'INPS ha accolto la richiesta di realizzazione di un tool che agevoli la ricerca di alcuni importanti dati nella gestione contributiva degli ammortizzatori sociali.

l tool, che sta per essere rilasciato dall'Istituto, in riferimento allo specifico mese inserito dall’intermediario restituirà, per le posizioni in delega: la denominazione, la matricola aziendale, il Csc, Ca, gli Ateco, la media forza aziendale nel semestre precedente e l'ultima denuncia disponibile MMAAAA (utilizzata per il calcolo della media del semestre).

Ammortizzatori sociali: contribuzione ordinaria e addizionale

A conclusione è utile riepilogare la contribuzione correlata all'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Si ricorda che le novità della legge di Bilancio sono state riepilogate dall'INPS nel messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, che fa seguito alla circolare n. 18 del 1° febbraio 2022.

Come detto in precedenza, si attendono ora dall’Istituto le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022.

CIGO

Con riferimento alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), la contribuzione ordinaria (articolo 13 del D.lgs n. 148/2015) a carico delle imprese è confermata nella misura di:

  1. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  2. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  3. 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
  4. 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
  5. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  6. 2,00%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. Per il 2022 è confermata anche la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015:
  7. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  8. 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  9. 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

CIGS

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo 23 del D.Lgs n. 148/2015.

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Per il solo anno 2022, l'aliquota è ridotta dello 0,63% ed è pertanto pari allo 0,27% (0,90 – 0,63) per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Come per la CIGO, anche per la CIGS il contributo addizionale è confermato, per il 2022, nella misura prevista dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con riferimento alla contribuzione ordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari:

  • allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
  • allo 0,80% per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Per il solo 2022, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, è la seguente:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a 5  dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 - 0,35);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,25);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,11);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 50 dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,56).

La misura della contribuzione addizionale rimane confermata per il 2022 nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Apprendisti e lavoratori a domicilio

Infine si segnala che, dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro sono tenuti, per i lavoratori in forza alla medesima data, al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Titolo I e/o dal Titolo II del D.Lgs n. 148/2015) di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

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