Ancora ostacoli per l’azione di risarcimento danni se non viene impugnato il provvedimento illegittimo

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In tema di diritto amministrativo si segnala la sentenza emessa dal Tar Piemonte in data 11 giugno 2010, n. 2753, in cui si affronta il tema della pregiudizialità dell’azione di annullamento dell’atto con riferimento all’azione di risarcimento presentata dal cittadino.

A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 23.12.2008, afferma il giudice, non esiste più pregiudizialità dell’azione demolitoria rispetto a quella meramente risarcitoria. Infatti l’azione di annullamento del provvedimento non è più presupposto processuale dell’azione di risarcimento dei danni patiti per mano del provvedimento illegittimo. Ciò si traduce nella semplificazione che il cittadino può agire direttamente per la domanda di risarcimento danno senza dover prima impugnare il provvedimento che ne è la fonte.

Tuttavia la non contestazione del provvedimento che si reputa lesivo comporta il rigetto della domanda di danno stante l’impossibilità di sostenere che il danno è sorto per via di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione.

In conclusione la mancata o tardiva impugnazione del provvedimento ovvero la sua sostituzione con un successivo, sempre non impugnato, comporta che la domanda di risarcimento danni sia ammissibile ma deve essere dichiarata infondata nel merito poiché non è stata definita la questione dell’annullamento dell'atto fonte del danno impedendo “che lo stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta conseguente dell'Amministrazione che ne ha curato l'esecuzione”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – Niente risarcimento alle lumache - Antion

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