Appalto e cooperative: quali CCNL applicare?

Pubblicato il



Appalto e cooperative: quali CCNL applicare?

Il lavoratore socio di cooperativa adibito ad un appalto presso una catena di negozi di mobili ha diritto di vedersi corrispondere la retribuzione del Ccnl Logistica; il Ccnl Multiservizi applicato dall'azienda, infatti, non ha reale attinenza con l'attività svolta in concreto nell'appalto cui era adibito il lavoratore stesso.

Trattandosi dunque di una società cooperativa occorre applicare l'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, a norma del quale va riconosciuta una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o categoria affine.

Questo quanto emerge dalla sentenza del 31 gennaio 2024 del Tribunale di Milano: vediamo di che si tratta.

Quale CCNL applicare: giusta retribuzione

Quello del CCNL da applicare al personale utilizzato in appalti e subappalti è un tema di grande attualità (ne abbiamo parlato nell’articolo “Appalti e subappalti privati: virata sul CCNL da applicare”), che si inserisce nella più ampia querelle sull’opportunità o meno di introdurre un salario minimo legale; al vaglio del Parlamento nei mesi scorsi, il disegno di legge per stabilire un salario minimo legale è stato infatti al centro del dibattito politico per diverso tempo per poi essere affossato dal Governo.

Rimasto dunque inalterato il principio secondo cui è la contrattazione collettiva e non le Camere la sede deputata a determinare i minimi retributivi, nuovo slancio assume però il ruolo della giurisprudenza chiamata spesso a valutare che gli stessi siano conformi agli standard di sufficienza e adeguatezza della retribuzione ex art. 36 della Costituzione.

Per il giudice non si tratta più di verificare dunque quali siano i minimi tabellari stabiliti dal CCNL applicato dal datore di lavoro, e se essi si discostino o meno da quelli definiti dai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi nei rispettivi settori di appartenenza: ci sono numerose decisioni infatti in cui il giudice del lavoro è giunto a sindacare i minimi tabellari negoziati da alcune sigle sindacali, la cui conformità al parametro costituzionale resta sì presunta ma non può darsi per scontata.

Appalti

Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Milano, come sopra accennato, per verificare la congruità della retribuzione versata ai soci-lavoratori di una cooperativa appaltatrice impiegati in un appalto di servizi, il giudice ha valorizzato il dettato dell’art. 3 della Legge n. 142/2001, secondo cui la retribuzione che le cooperative versano ai relativi soci-lavoratori deve essere comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Il Tribunale ha dunque censurato la scelta effettuata dalla cooperativa appaltatrice di applicare ai lavoratori adibiti all’appalto il CCNL Multiservizi generalmente in vigore per tutti i propri dipendenti, in quanto non ritenuto affine all’oggetto dello specifico appalto in relazione alle attività svolte dai lavoratori impiegati per realizzarlo.

Il CCNL individuato per stabilire la retribuzione adeguata e sufficiente è stato dunque un altro, ovvero il CCNL Logistica.

Qualche considerazione

Si tratta di una pronuncia che evidenzia un elemento di complessità per il committente che, che nel compiere la selezione e verifica dei relativi appaltatori, non può esimersi dal verificare che essi versino ai relativi dipendenti la corretta retribuzione dovuta.

Sotto questo aspetto, l’interpretazione fornita dai giudici di Milano sembra porsi in discontinuità con la semplificazione introdotta dalla Legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003), che aveva rimosso il vincolo della parità di trattamento retributivo tra i dipendenti del committente e quelli impiegati nella filiera dell’appalto rendendo possibile l’applicazione di CCNL diversi, ed anticipare invece con quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2024 (articolo 29, comma 2, lettera a) secondo cui al personale impiegato in appalti deve essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Con il mutato scenario delineato dalla sentenza del tribunale di Milano diviene dunque ancora più importante per le imprese selezionare con estrema attenzione gli appaltatori, specialmente se cooperative, verificando anche l’effettivo perimetro dei servizi dati in appalto, la prestazione lavorativa richiesta ai lavoratori e il CCNL di riferimento per valutare il rispetto del parametro costituzionale.

È un passaggio ormai obbligato per evitare di incorrere in ipotesi di responsabilità solidale.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito