Apprendistato professionalizzante sportivo sotto la lente dell’INPS

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Apprendistato professionalizzante sportivo sotto la lente dell’INPS

In attesa della pubblicazione di una specifica circolare illustrativa della novità sulla disciplina dell’apprendistato della riforma del lavoro sportivo, l’INPS, con la circolare n. 91 del 10 novembre 2023, si sofferma sulla normativa applicata ai lavoratori sportivi professionisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Oggetto dell’intervento chiarificatore dell’Istituto sono, in particolare, gli obblighi informativi e contributivi riguardanti le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate finalizzate alla formazione di sportivi professionisti, come disciplinate, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, integrata dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 154, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Apprendistato professionalizzate con giovani fino a 23 anni

Alle assunzioni con apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico si applicano le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.lgs n. 81/2015, ove non espressamente derogate dalle disposizioni speciali che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato sportivo (legge n. 91/1981).

La legge di Bilancio 2022, ad integrazione della legge n. 91/1981, prevede, dal 1° gennaio 2022, che le società e le associazioni sportive professionistiche possano assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante con il limite massimo di età di 23 anni.

Si tratta di una disciplina derogatoria della disciplina ordinaria, che prevede, invece, che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (articolo 44, comma 1, primo periodo, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2023 la riforma del lavoro sportivo (articolo 30, comma 7-bis, D.lgs n. 36/2021) ha abbassato il limite minimo di età per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori sportivi a 15 anni.

Dal 1° gennaio 2022, l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante dei lavoratori sportivi che hanno già compiuto il diciottesimo anno di età ma non ancora il ventiquattresimo anno di età è ammessa esclusivamente per le società che svolgono un’attività sportiva nell'ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici al proprio interno, ossia la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

NOTA BENE: Quest’ultima federazione ha riconosciuto, dal 1° luglio 2022, il professionismo sportivo anche al settore femminile relativamente al campionato di Serie A.

L'INPS ricorda che per i contratti di apprendistato professionalizzante, stipulabili in via derogatoria anche a tempo determinato, la durata minima prevista è di 6 mesi e la durata della formazione non può essere superiore a 3 anni.

Regime previdenziale e contribuzione

L’INPS, con la circolare n. 91 del 10 novembre 2023, si sofferma poi sul regime contributivo applicabile per le assunzioni di lavoratori sportivi professionisti con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2022, evidenziando che la disciplina illustrata si applica (fatto salvo quanto precisato nella circolare n. 88 del 31 ottobre 2023) anche per i periodi contributivi dal 1° luglio 2023, vale a dire i periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021 in quanto quest’ultima contiene disposizioni esclusivamente per le fattispecie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015.

Andando nel dettaglio, l’Istituto fa presente che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato hanno diritto all’IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), all’assegno familiare, all’assicurazione contro le malattie, alla maternità, all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Durante la formazione l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro è complessivamente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

All’aliquota contributiva così determinata va poi aggiunta l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua).

Per le assunzioni non a tempo indeterminato è poi dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile.

I lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono inoltre destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) o delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

NOTA BENE: Per la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS prevista, dall’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2022, per l’anno 2022, l’INPS rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 76/2022. 

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Nelle ipotesi di contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022 stipulato a tempo indeterminato i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi e ad essi si applica la disciplina contributiva del Fondo, ma l’aliquota contributiva IVS è fissata nella misura del 15,84% (10% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo, per i primi 12 mesi successivi alla prosecuzione del contratto.

Flusso UniEmens

La circolare n. 91 del 10 novembre 2023 chiarisce infine, le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens a partire dal periodo di competenza gennaio 2022.

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